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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114038
ALA0212-0018
Allegato A n. 212 del 6 luglio 1995 (ALA12-212)
(suddiviso in 109 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.5164 dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
...EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 40 A 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 46.
ZZALA ZZRES ZZALA060795 ZZALA950706 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA212 ZZ12 ZZTX
  Sopprimerlo.
  46. 4.
                             Montanari, Piacentino, Musumeci.
     Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  46.
         (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
              dei requisiti di partecipazione).
     1.  All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
  aggiunti, in fine, i seguenti commi:
     4.  Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo
  iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi
  precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione
  individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione,
  di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di
  permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire
  limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e
  successivamente a tale termine non prima di tre anni.
     La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà
  norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari
  fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta
  che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
     5.  In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo
  pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione
  individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è
  riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi
  a carico dell'iscritto, dai genitori.  In mancanza di tali
  soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.
  46. 9.
                                              La Commissione.
  Al comma 1, premettere il seguente:
     01.  Al primo comma dell'articolo 10 del decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
  ed integrazioni, è inserita, tra le lettere  b)  e
  c)  il seguente periodo: "la prosecuzione volontaria
  della iscrizione in atto".
  46. 1.
                                                Mario Masini.
  Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole:  anche in
  mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti.
  46. 7.
  Garavini, Guerra, Bolognesi, Calvanese, Altea, Bielli,
  Boffardi, Commisso, Crucianelli, Dorigo, Nappi, Sciacca,
  Scotto di Luzio, Vignali.
  Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole:  cinque
  anni  con le seguenti:  due anni.
  46. 2.
  Caccavale, Cipriani, Ferrara, Masini, Pilo, Piva,
  Prestigiacomo, Teso.
 
DATA=950706 FASCID=ALA12-212 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0212 TOTPAG=0063 TOTDOC=0109 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= TX PAGINIZ=0018 RIGINIZ=008 PAGFIN=0018 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=5164 PAGEFIN=5164 SORTRES=9507065 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00212 SORTNAV=59507062 00212 300000 ZZALA212 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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