| Sopprimerlo.
* 48. 22.
Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto,
Valpiana.
Sopprimerlo.
* 48. 12.
Montanari.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 48.
1. I fondi di pensione sono integralmente sgravati di
oneri fiscali.
Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX
(Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi
previdenziali; aumento dei contributi previdenziali;
istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)
48. 11.
Montanari.
Sopprimere il comma 1.
48. 21.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le
parole: nella misura fissa di lire 10 milioni ridotta a
lire 5 milioni per i primi cinque periodi di imposta con le
seguenti: nella misura fissa di lire 20 milioni, ridotta a
lire 10 milioni per i primi cinque periodi di imposta.
48. 33.
Carazzi, Cocci.
Pag. 5169
Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le
parole: deve essere con la seguente: è.
48. 29.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Sono parimenti a titolo di imposta le
ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi
percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con
garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione
mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b).
48. 35.
La Commissione.
Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il
seguente:
3- bis. Per i fondi pensione che abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione
del periodo transitorio di cui al comma 8- bis
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo si applica a partire dal 1995 e fino al
termine del periodo transitorio una quota addizionale, nella
misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal
fondo.
Conseguentemente, all'articolo 30 sostituire il comma 3
con il seguente:
3. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, dopo il comma 8- ter è aggiunto il seguente:
"8- quater. Alle contribuzioni erogate ai Fondi di
previdenza complementare che hanno presentato istanza al
Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8- bis viene applicato, fino
ad esaurimento del suddetto periodo, anche per gli iscritti in
epoca successiva all'entrata in vigore del presente decreto,
il trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
48. 30.
Hullweck, Filippi, Devetag, Battaggia, Azzano
Cantarutti, Pizzicara.
Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il
seguente:
3- bis. Per i fondi pensione che abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione
del periodo transitorio di cui al comma 8- bis
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo si applica a partire dal 1995 e fino al
termine del periodo transitorio una quota addizionale, nella
misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal
fondo.
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il
seguente:
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5
dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla
presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione
dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, nonché
della quota addizionale prevista dal comma 3- bis
dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo.
48. 31 (50. 18).
Hullweck, Filippi, Devetag, Battaggia, Lazzano
Cantarutti, Pizzicara.
Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il
seguente:
3- bis. Per i fondi pensione che abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro
Pag. 5170
per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma
8- bis dell'articolo 18, all'imposta sostitutiva di cui
ai commi 1 e 3 si applica a partire dal 1995 e fino al termine
del periodo transitorio una addizionale, nella misura dell'1
per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
Conseguentemente,
al comma 1, il capoverso 4 è sostituito dal seguente:
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva e della
relativa addizionale di cui ai commi 3 e 3- bis, dovute
dai fondi pensione, si applicano le disposizioni di cui al
comma 2;
al comma 5, dopo le parole: dell'imposta sostitutiva
dovuta a norma del comma 1 aggiungere le seguenti:
nonché dell'addizionale dovuta a norma del comma
3- bis;
all'articolo 50, sostituire il comma 3 con il
seguente:
3. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, così come modificato dal decreto legislativo 30
dicembre 1993, n. 585, dopo il comma 8- ter è aggiunto
il seguente:
"8- quater. Ai contributi versati ai fondi di
previdenza complementare che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8- bis continua ad
applicarsi, fino al termine del suddetto periodo, anche per
gli iscritti successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle
disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
48. 8 (48. 5, 48. 6, 48. 7, 48. 9, 48. 10, 50. 5).
Musumeci, Montanari, Piacentino.
Al comma 1 sostituire il capoverso 4 con il
seguente:
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva e della
relativa quota addizionale di cui ai commi 3 e 3- bis,
dovute dai fondi pensione, si applicano le disposizioni
previste dal comma 2.
48. 32.
Hullweck, Filippi, Devetag, Battaggia, Cantarutti,
Pizzicara.
Al comma 1, capoverso 4, sostituire la parola:
del con le seguenti: previste dal.
48. 28.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: nella
misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta con le
seguenti: nella misura fissa di lire cinque milioni per
ciascuna imposta.
48. 34.
Carazzi, Pistone, Cocci.
Sopprimere il comma 2.
48. 20.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: è
con le seguenti: deve essere.
48. 25.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:
secondo con la seguente: terzo.
48. 26.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Pag. 5171
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:
ottavo con la seguente: nono.
48. 23.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:
previsto con la seguente: stabilito.
48. 27.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
comunque.
48. 24.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sopprimere il comma 3.
48. 19.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sopprimere il comma 4.
48. 18.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sopprimere il comma 5.
48. 17.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5- bis. I datori di lavoro dovranno comunque
corrispondere al Fondo pensioni un contributo, a totale loro
carico, corrispondente al due per cento del montante
accumulato del TFR fino alla fine di ciascun anno.
48. 14.
Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete,
Porcu, Tringali.
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48- bis.
1. Ai contributi versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del
lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al
comma 8- bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni continua ad applicarsi, fino
al termine del suddetto periodo, anche per gli iscritti
successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, il
trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge
vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
2. Per i fondi pensione di cui al comma precedente si
applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo
transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento
calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
3. Per il versamento dell'addizionale di cui al precedente
comma 2 dovuto dai fondi pensione, si applicano le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 48 della presente
legge.
48. 01.
Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete,
Porcu, Tringali.
Pag. 5172
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