Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114040
ALA0212-0020
Allegato A n. 212 del 6 luglio 1995 (ALA12-212)
(suddiviso in 109 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.5168 dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
...EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 40 A 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 48.
ZZALA ZZRES ZZALA060795 ZZALA950706 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA212 ZZ12 ZZTX
     Sopprimerlo.
  * 48. 22.
  Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto,
  Valpiana.
  Sopprimerlo.
  * 48. 12.
                                                   Montanari.
  Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 48.
     1.  I fondi di pensione sono integralmente sgravati di
  oneri fiscali.
  Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX
  (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi
  previdenziali; aumento dei contributi previdenziali;
  istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)
  48. 11.
                                                   Montanari.
     Sopprimere il comma 1.
  48. 21.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le
  parole:  nella misura fissa di lire 10 milioni ridotta a
  lire 5 milioni per i primi cinque periodi di imposta  con le
  seguenti:  nella misura fissa di lire 20 milioni, ridotta a
  lire 10 milioni per i primi cinque periodi di imposta.
  48. 33.
                                              Carazzi, Cocci.
 
                             Pag. 5169
 
  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le
  parole:  deve essere  con la seguente:  è.
  48. 29.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
     Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il
  seguente periodo:  Sono parimenti a titolo di imposta le
  ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi
  percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con
  garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione
  mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1,
  lettera  b).
  48. 35.
                                              La Commissione.
     Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il
  seguente:
     3- bis.  Per i fondi pensione che abbiano
  presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione
  del periodo transitorio di cui al comma 8- bis
  dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
  124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 del
  presente articolo si applica a partire dal 1995 e fino al
  termine del periodo transitorio una quota addizionale, nella
  misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto
  contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal
  fondo.
  Conseguentemente, all'articolo 30 sostituire il comma 3
  con il seguente:
     3.  All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
  n. 124, dopo il comma 8- ter  è aggiunto il seguente:
     "8- quater.  Alle contribuzioni erogate ai Fondi di
  previdenza complementare che hanno presentato istanza al
  Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo
  transitorio di cui al comma 8- bis  viene applicato, fino
  ad esaurimento del suddetto periodo, anche per gli iscritti in
  epoca successiva all'entrata in vigore del presente decreto,
  il trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge
  vigenti alla data di entrata in vigore del presente
  decreto".
  48. 30.
  Hullweck, Filippi, Devetag, Battaggia, Azzano
  Cantarutti, Pizzicara.
     Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il
  seguente:
     3- bis.  Per i fondi pensione che abbiano
  presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione
  del periodo transitorio di cui al comma 8- bis
  dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
  124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 del
  presente articolo si applica a partire dal 1995 e fino al
  termine del periodo transitorio una quota addizionale, nella
  misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto
  contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal
  fondo.
  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il
  seguente:
     5.  L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5
  dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
  124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla
  presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione
  dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, nonché
  della quota addizionale prevista dal comma 3- bis
  dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo.
  48. 31 (50. 18).
  Hullweck, Filippi, Devetag, Battaggia, Lazzano
  Cantarutti, Pizzicara.
     Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il
  seguente:
     3- bis.  Per i fondi pensione che abbiano
  presentato istanza al Ministero del lavoro
 
                             Pag. 5170
 
  per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma
  8- bis  dell'articolo 18, all'imposta sostitutiva di cui
  ai commi 1 e 3 si applica a partire dal 1995 e fino al termine
  del periodo transitorio una addizionale, nella misura dell'1
  per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
  dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
     Conseguentemente,
       al comma 1, il capoverso 4 è sostituito dal seguente:
     4.  Per il versamento dell'imposta sostitutiva e della
  relativa addizionale di cui ai commi 3 e 3- bis,  dovute
  dai fondi pensione, si applicano le disposizioni di cui al
  comma 2;
    al comma 5, dopo le parole:  dell'imposta sostitutiva
  dovuta a norma del comma 1  aggiungere le seguenti:
  nonché dell'addizionale dovuta a norma del comma
  3- bis;
    all'articolo 50, sostituire il comma 3 con il
  seguente:
     3.  All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
  n. 124, così come modificato dal decreto legislativo 30
  dicembre 1993, n. 585, dopo il comma 8- ter  è aggiunto
  il seguente:
     "8- quater.  Ai contributi versati ai fondi di
  previdenza complementare che abbiano presentato istanza al
  Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo
  transitorio di cui al comma 8- bis  continua ad
  applicarsi, fino al termine del suddetto periodo, anche per
  gli iscritti successivamente all'entrata in vigore del
  presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle
  disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore
  del presente decreto".
  48. 8 (48. 5, 48. 6, 48. 7, 48. 9, 48. 10, 50. 5).
                             Musumeci, Montanari, Piacentino.
     Al comma 1 sostituire il capoverso 4 con il
  seguente:
     4.  Per il versamento dell'imposta sostitutiva e della
  relativa quota addizionale di cui ai commi 3 e 3- bis,
  dovute dai fondi pensione, si applicano le disposizioni
  previste dal comma 2.
  48. 32.
  Hullweck, Filippi, Devetag, Battaggia, Cantarutti,
  Pizzicara.
     Al comma 1, capoverso 4, sostituire la parola:
  del  con le seguenti:  previste dal.
  48. 28.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
     Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole:  nella
  misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta  con le
  seguenti:  nella misura fissa di lire cinque milioni per
  ciascuna imposta.
  48. 34.
                                     Carazzi, Pistone, Cocci.
     Sopprimere il comma 2.
  48. 20.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:  è
  con le seguenti:  deve essere.
  48. 25.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:
  secondo  con la seguente:  terzo.
  48. 26.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
 
                             Pag. 5171
 
  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:
  ottavo  con la seguente:  nono.
  48. 23.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:
  previsto  con la seguente:  stabilito.
  48. 27.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
  comunque.
  48. 24.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sopprimere il comma 3.
  48. 19.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sopprimere il comma 4.
  48. 18.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sopprimere il comma 5.
  48. 17.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
     5- bis.  I datori di lavoro dovranno comunque
  corrispondere al Fondo pensioni un contributo, a totale loro
  carico, corrispondente al due per cento del montante
  accumulato del TFR fino alla fine di ciascun anno.
  48. 14.
  Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete,
  Porcu, Tringali.
     Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
                    Art.  48- bis. 
     1.  Ai contributi versati ai fondi di previdenza
  complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del
  lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al
  comma 8- bis  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
  124, e successive modificazioni continua ad applicarsi, fino
  al termine del suddetto periodo, anche per gli iscritti
  successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo
  21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, il
  trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge
  vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
     2.  Per i fondi pensione di cui al comma precedente si
  applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo
  transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento
  calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
  dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
     3.  Per il versamento dell'addizionale di cui al precedente
  comma 2 dovuto dai fondi pensione, si applicano le
  disposizioni del comma 2 dell'articolo 48 della presente
  legge.
  48. 01.
  Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete,
  Porcu, Tringali.
 
                             Pag. 5172
 
 
DATA=950706 FASCID=ALA12-212 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0212 TOTPAG=0063 TOTDOC=0109 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FTX PAGINIZ=0022 RIGINIZ=032 PAGFIN=0026 RIGFIN=001 UPAG=NO PAGEIN=5168 PAGEFIN=5172 SORTRES=9507065 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00212 SORTNAV=59507062 00212 300000 ZZALA212 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati