| Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera
a), secondo periodo, sostituire le parole: ridotto di
cinque anni, con le seguenti: di dieci anni dalla data
in cui il lavoratore ne viene a conoscenza, purché per lo
stesso vigano le discipline garantiste in materia di rapporto
di lavoro; diversamente la prescrizione decorre dalla
risoluzione del rapporto di lavoro.
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