| Conseguentemente:
all'articolo 30, comma 1, lettera a), secondo
periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1^ gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti con le
seguenti: Il termine è di quindici anni dalla data in cui
l'assistito ne viene a conoscenza.
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