| Conseguentemente:
all'articolo 30, comma 3, sostituire le parole: A
decorrere dal 1^ gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque
anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi
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superstiti con le seguenti: Il termine è di dieci anni
dalla data in cui il lavoratore ne viene a conoscenza, purché
per lo stesso vigano le discipline garantiste in materia di
rapporto di lavoro; diversamente la prescrizione decorre dalla
risoluzione del rapporto di lavoro.
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