| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi
nazionali, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di
cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del
datore di lavoro. Tale maggiorazione è elevata al 5 per cento
se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente
usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non
potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di
agevolazioni comunque denominate.
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