| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro
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previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ogni
quattro ore di ferie non godute, si determinerà una
maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per
cento interamente a carico del datore di lavoro. Tale
maggiorazione è elevata al 5 per cento se la prestazione è
avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le
maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere
ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni
comunque denominate.
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