| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedenti i
limiti dell'orario normale di lavoro previsto dalle leggi
vigenti ovvero per ogni quattro ore di ferie o festività non
godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui
al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore
di lavoro. Tale maggiorazione è elevata al 5 per cento se la
prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti.
Le maggiorazioni di cui al presente
Pag. VII
comma non potranno essere ridotte con misure di
fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.
| |