| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero
per ogni quattro ore di ferie, si determinerà una
maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per
cento interamente a carico del datore di lavoro. Tale
maggiorazione è elevata al 5 per cento se la prestazione è
avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le
maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere
ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni
comunque denominate.
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