| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero
per festività non godute, si determinerà una maggiorazione
delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento
interamente a carico del datore di lavoro. Tale maggiorazione
è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in
mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al
presente comma non potranno essere ridotte con misure di
fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.
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