| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro
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previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie
o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle
aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a
carico del datore di lavoro.
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