| Conseguentemente:
all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente
comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dai contratti
collettivi nazionali o per festività non godute, si
determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1
pari al 3 per cento interamente a carico del datore di
lavoro.
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