| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione in mansioni
particolarmente usuranti eccedenti l'orario normale di lavoro
previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie o
festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle
aliquote di cui al comma 1 pari al 5 per cento interamente a
carico del datore di lavoro.
| |