| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione in mansioni
particolarmente usuranti eccedenti l'orario normale di lavoro
previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie,
si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al
comma 1 pari al 5 per cento interamente a carico del datore di
lavoro.
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