| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Per prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro
previsto dai contratti collettivi ovvero per festività non
godute, si applicano le aliquote massime vigenti nel settore
industria e non operano misure di fiscalizzazione e di
agevolazione comunque denominate.
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