| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi ovvero
per ferie o festività non godute, determinerà una
maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per
cento interamente a carico del datore di lavoro.
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