| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, si
determinerà
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una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3
per cento interamente a carico del datore di lavoro.
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