| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi
nazionali ovvero per ferie o festività non godute, si
determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1
pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e dell'1,5
per cento a carico del lavoratore.
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