| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi
nazionali ovvero ogni quattro ore di ferie o festività non
godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui
al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e
all'1,5 per cento a carico del lavoratore. La maggiorazione a
carico del datore di lavoro è elevata al 5 per cento se la
prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti.
Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere
ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni
comunque denominate.
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