| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi
nazionali, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di
cui al comma 1 pari al 3 per
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cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a
carico del lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di
lavoro è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta
in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui
al presente comma non potranno essere ridotte con misure di
fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.
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