| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi ovvero
per ogni quattro ore di ferie non godute, si determinerà una
maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per
cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a
carico del lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di
lavoro è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta
in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui
al presente comma non potranno essere ridotte con misure di
fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.
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