| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi ovvero
festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle
aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del
datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.
La maggiorazione a carico del datore di lavoro è elevata al 5
per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni
particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di
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cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure
di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.
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