| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedenti i
limiti dell'orario normale di lavoro previsto dalle leggi
vigenti ovvero per ogni quattro ore di ferie o festività non
godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui
al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e
all'1,5 per cento a carico del lavoratore. Le maggiorazioni
sono elevate al 5 per cento a carico del datore di lavoro e
del 2,5 per cento a carico del lavoratore se la prestazione è
avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le
maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere
ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni
comunque denominate.
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