| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero
per ogni quattro ore di ferie, si determinerà una
maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per
cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a
carico del lavoratore. Le maggiorazioni sono elevate al 5 per
cento a carico del datore di lavoro e del 2,5 per cento a
carico del lavoratore se la prestazione è avvenuta in mansioni
particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente
comma non potranno essere ridotte con misure di
fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.
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