| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente
l'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero
per festività non godute, si determinerà una maggiorazione
delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico
del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del
lavoratore. Le maggiorazioni sono elevate al 5 per cento a
carico del datore di lavoro e del 2,5 per cento a carico del
lavoratore se la prestazione è avvenuta in mansioni
particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente
comma non potranno essere ridotte con misure di
fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.
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