| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione in mansioni
particolarmente usuranti eccedente l'orario normale di lavoro
previsto da leggi vigenti ovvero per ferie o festività non
godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui
al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e
all'1,5 per cento a carico del lavoratore.
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