| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ogni quattro ore mensili di prestazione in mansioni
particolarmente usuranti eccedente l'orario normale di lavoro
previsto dalle leggi vigenti ovvero per ferie, si determinerà
una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3
per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a
carico del lavoratore.
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