| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Per prestazioni eccedenti il normale orario di
lavoro previsto dalle vigenti leggi
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ovvero per festività non godute, si applicano le aliquote
massime vigenti nel settore industria e non operano misure di
fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
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