| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ferie o festività non godute determineranno una
maggiorazione delle aliquote
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di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di
lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. La
maggiorazione a carico del datore di lavoro è elevata al 5 per
cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente
usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non
potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di
agevolazioni comunque denominate.
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