| Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il
seguente comma:
4. Ferie non godute determineranno una maggiorazione
delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico
del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del
lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di lavoro è
elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in
mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al
presente comma non potranno essere ridotte con misure di
fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.
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