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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114110
ALA0212-0090
Allegato A n. 212 del 6 luglio 1995 (ALA12-212)
(suddiviso in 109 Unità Documento)
Unità Documento n.90 (che inizia a pag.XIX dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
Compensazioni 56 e 72
ZZALA ZZRES ZZALA060795 ZZALA950706 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA212 ZZ12 ZZTX
  Conseguentemente:
       dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
                         Art.  52.
                    (Fusioni e plusvalenze
                   delle persone fisiche).
     1.  All'articolo 81 del decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
  seguenti modifiche:
    a)  la lettera  c)  è sostituita dalla
  seguente:
       " c)  le plusvalenze realizzate mediante cessione a
  titolo oneroso di azioni, quote
 
                              Pag. XX
 
  rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre
  partecipazioni analoghe, nonché dei certificati
  rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni,
  enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni
  convertibili, di diritti di opzione ogni altro diritto, che
  non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti,
  ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a
  pronti o a termine.  Si considerano cedute per prime le
  partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più
  recente.";
    b)  la lettera  c)-bis  è abrogata.
     2.  Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "nella
  misura del 25 per cento" sono aggiunte le seguenti: "se il
  periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della
  sottoscrizione superiore a quello spettante in virtù del
  diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5
  anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri
  casi".
  b)  l'articolo 3 è abrogato.
     3.  All'articolo 20, comma 1, lettera  f)  del decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
  soppresse le parole: "a responsabilità limitate, in nome
  collettivo e in accomandita semplice".
     4.  Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con
  le norme dettate dal presente articolo.
 
DATA=950706 FASCID=ALA12-212 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0212 TOTPAG=0063 TOTDOC=0109 NDOC=0090 TIPDOC=P DOCTIT=0034 COMM= TX PAGINIZ=0053 RIGINIZ=019 PAGFIN=0054 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=XIX PAGEFIN=XX SORTRES=9507065 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00212 SORTNAV=59507062 00212 300000 ZZALA212 NDOC0090 TIPDOCP DOCTIT0034 NDOC0034



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