| Conseguentemente:
dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 52.
(Fusioni e plusvalenze
delle persone fisiche).
1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
" c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni, quote
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rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre
partecipazioni analoghe, nonché dei certificati
rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni,
enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni
convertibili, di diritti di opzione ogni altro diritto, che
non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti,
ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a
pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le
partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più
recente.";
b) la lettera c)-bis è abrogata.
2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "nella
misura del 25 per cento" sono aggiunte le seguenti: "se il
periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della
sottoscrizione superiore a quello spettante in virtù del
diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5
anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri
casi".
b) l'articolo 3 è abrogato.
3. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
soppresse le parole: "a responsabilità limitate, in nome
collettivo e in accomandita semplice".
4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con
le norme dettate dal presente articolo.
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