| Conseguentemente:
dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 52.
1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato dal
1^ gennaio 1996 l'imposta sugli interessi di cui all'articolo
1 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata
al 30 per cento.
2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno
resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base
imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG.
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