| Conseguentemente:
all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
1- bis. Per le quote del montante individuale dei
contributi che superino i valori, in lire 1996, di 1.000
milioni e di 1.500 milioni, i coefficienti di trasformazione
non potranno essere superiori rispettivamente al 5,163 per
cento ed al 4,720 per cento.
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