| Conseguentemente:
dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 52.
1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori
ai 150 milioni annui.
2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo
10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150
milioni annui.
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