| Conseguentemente:
dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 52.
(Riduzione delle spese
per l'acquisto di beni e servizi).
1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e
servizi del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri,
con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria,
sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a
ridefinire i relativi contratti.
| |