| Conseguentemente:
dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 52.
1. Sui titoli di stato emessi e collocati sul mercato dal
1^ gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo
1 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, dalla legge
Pag. XXV
17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.
2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno
resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base
imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG.
| |