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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114124
ALA0212-0104
Allegato A n. 212 del 6 luglio 1995 (ALA12-212)
(suddiviso in 109 Unità Documento)
Unità Documento n.104 (che inizia a pag.XXV dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
Compensazioni 70 e 71
ZZALA ZZRES ZZALA060795 ZZALA950706 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA212 ZZ12 ZZTX
  Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i
  seguenti:
                          TITOLO IV
                 IMPOSTA SUI GRANDI PATRIMONI
                         Art.  52.
           (Istituzione dell'imposta patrimoniale).
     1.  Viene istituita dal 1^ gennaio 1996 una imposta
  patrimoniale ordinaria con le seguenti modalità:
    a)  è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto
  acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i
  valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;
    b)  ai fini del computo della base imponibile delle
  imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono
  considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio
  italiano: depositi e valori mobiliari, beni di
  tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di
  valore unitario superiore ai 250 milioni di lire;
    c)  il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei
  beni di cui alla lettera  b),  nonché l'attestazione della
  loro proprietà, devono essere accompagnati dalla
  certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta
  patrimoniale, pena la nullità dell'atto.  Tale certificazione
  deve poter essere esibita per un periodo di cinque anni dalla
  scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e
  straordinaria;
    d)  viene definita una quota esente fino a 250 milioni
  di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva
  abitazione;
 
                             Pag. XXVI
 
      e)  sono esenti le merci ed i beni strumentali
  utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva,
  commerciale, e di servizio).
                         Art.  53.
          (Imposta patrimoniale generale ordinaria).
     1.  L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce
  le imposte patrimoniali attualmente esistenti.
     2.  L'imposta patrimoniale generale ordinaria è computata
  nella seguente misura:
    a)  0,5 per cento per i beni posseduti da persone
  fisiche fino all'ammontare di lire 500 milioni;
    b)  1 per cento per i beni posseduti da persone
  fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino a un miliardo di
  lire;
    c)  1,5 per cento per i beni delle persone fisiche
  oltre un miliardo di lire e per quelli posseduti da persone
  giuridiche, di qualsiasi importo.
     3.  In caso di esportazione di beni soggetti alla
  imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo
  pari a cinque annualità dell'imposta stessa.
     4.  L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale
  ordinaria si applica a decorrere dal 1^ gennaio 1996.
     5.  Con proprio decreto, da emanarsi entro e non oltre
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, il Ministro delle finanze definirà le norme attuative
  dell'imposta patrimoniale ordinaria.
 
DATA=950706 FASCID=ALA12-212 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0212 TOTPAG=0063 TOTDOC=0109 NDOC=0104 TIPDOC=P DOCTIT=0034 COMM= TX PAGINIZ=0059 RIGINIZ=006 PAGFIN=0060 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=XXV PAGEFIN=XXVI SORTRES=9507065 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00212 SORTNAV=59507062 00212 300000 ZZALA212 NDOC0104 TIPDOCP DOCTIT0034 NDOC0034



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