| Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i
seguenti:
TITOLO IV
IMPOSTA SUI GRANDI PATRIMONI
Art. 52.
(Istituzione dell'imposta patrimoniale).
1. Viene istituita dal 1^ gennaio 1996 una imposta
patrimoniale ordinaria con le seguenti modalità:
a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto
acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i
valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;
b) ai fini del computo della base imponibile delle
imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono
considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio
italiano: depositi e valori mobiliari, beni di
tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di
valore unitario superiore ai 250 milioni di lire;
c) il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei
beni di cui alla lettera b), nonché l'attestazione della
loro proprietà, devono essere accompagnati dalla
certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta
patrimoniale, pena la nullità dell'atto. Tale certificazione
deve poter essere esibita per un periodo di cinque anni dalla
scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e
straordinaria;
d) viene definita una quota esente fino a 250 milioni
di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva
abitazione;
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e) sono esenti le merci ed i beni strumentali
utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva,
commerciale, e di servizio).
Art. 53.
(Imposta patrimoniale generale ordinaria).
1. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce
le imposte patrimoniali attualmente esistenti.
2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria è computata
nella seguente misura:
a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone
fisiche fino all'ammontare di lire 500 milioni;
b) 1 per cento per i beni posseduti da persone
fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino a un miliardo di
lire;
c) 1,5 per cento per i beni delle persone fisiche
oltre un miliardo di lire e per quelli posseduti da persone
giuridiche, di qualsiasi importo.
3. In caso di esportazione di beni soggetti alla
imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo
pari a cinque annualità dell'imposta stessa.
4. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale
ordinaria si applica a decorrere dal 1^ gennaio 1996.
5. Con proprio decreto, da emanarsi entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle finanze definirà le norme attuative
dell'imposta patrimoniale ordinaria.
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