| Conseguentemente:
dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 52.
1. Le norme sull'accertamento del valore previste negli
articoli 51 e 52 del
Pag. XXVII
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono applicabili anche agli atti soggetti a registrazione
a norma dell'articolo 5, secondo comma, dello stesso decreto.
Sul maggiore imponibile è dovuta l'imposta di registro in base
alla parte prima della tariffa allegata al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ed è, ai sensi
dell'articolo 47 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica, imposta complementare.
&&3Compensazione 75
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 30.
&&3Compensazione 77
Conseguentemente:
dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 52.
1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione
a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.
L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base
all'accertamento definitivo del valore imponibile viene
liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in
base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come
previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore
imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul
cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
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