| Conseguentemente:
all'articolo 30, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo
periodo;
al comma 1, lettera b), sostituire la parola:
cinque con la seguente: dieci;
sopprimere il comma 2;
sopprimere il comma 3;
all'articolo 39, apportare le seguenti modifiche:
al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la cifra:
0,35 con la seguente: 0,60;
al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre
1998 con le seguenti: 31 dicembre 2005;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il tributo straordinario istituito con l'articolo 11
del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, è mantenuto per gli anni 1995,
1996, 1997 e 1998 e trasformato in contributo straordinario di
solidarietà dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche nella misura e con le modalità
previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 11. Il contributo è
deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
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