| 1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui
all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:
a) essere state istituite con legge dello Stato e
svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere
in possesso della personalità giuridica;
b) non avere fine di lucro;
c) promuovere e svolgere in modo continuativo
attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e
fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata
anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio,
corsi;
d) disporre di un rilevante patrimonio
bibliografico, archivistico, museale, cinematografico,
audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato,
adeguatamente catalogato, aggiornato e pubblicamente fruibile
in forma continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato e
rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca
e al patrimonio documentario;
f) sviluppare applicazioni informatiche
finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che
costituiscano strumenti significativi per le attività di
programmazione dei Ministri competenti nei settori dei beni
culturali e della ricerca scientifica;
g) organizzare convegni, mostre e altre
manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione
all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
h) svolgere l'attività sulla base di un programma
almeno triennale;
i) svolgere un'attività editoriale o comunque di
promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini
istituzionali;
l) documentare l'attività svolta nel triennio
precedente la richiesta di contributo nonché presentare i
relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi
statutari competenti;
m) presentare il programma di attività per il
triennio successivo;
n) disporre di una sede adeguata e delle
attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie
attività.
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2. Per il primo inserimento nella tabella di cui
all'articolo 1 è, altresì, richiesto che le istituzioni
culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa
da almeno cinque anni.
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