| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro per i beni culturali ed ambientali
individua, con proprio decreto, su proposta del competente
comitato di settore, quelle fra le istituzioni inserite nella
tabella di cui all'articolo 1 che, oltre a tutelare,
aggiornare e valorizzare patrimoni bibliografici,
archivistici, museali, cinematografici o audiovisivi di
particolare specificità e consistenza, assicurino attività di
ricerca e servizi di rilevante interesse per la programmazione
nazionale nei settori dei beni culturali e della ricerca
scientifica, anche al fine di tenere conto di tali attività
nella determinazione del contributo di cui all'articolo 1. In
relazione a tali attività il Ministro per i beni culturali e
ambientali stabilisce le opportune intese con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
con altre amministrazioni interessate.
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