| 1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1
nonché agli articoli 8 e 9 della presente legge, sono
utilizzati, rispettivamente, gli stanziamenti di cui ai
capitoli 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientali, determinati annualmente ai
sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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