| 1. Per provvedere agli interventi di ricostruzione della
torre civica di Pavia è istituito un comitato composto da
esperti di alta qualificazione scientifica designati dalla
regione Lombardia, dal comune, dalla provincia e
dall'università di Pavia, sentita la già operante associazione
Pavia monumentale, e da rappresentanti del Ministero per i
beni culturali e ambientali. La costituzione del comitato è
effettuata con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il comitato di cui al comma 1 individua e definisce il
progetto di massima e quello esecutivo, indi nomina il
progettista e il direttore dei lavori per la ricostruzione del
monumento. A tal fine è concesso al comitato un contributo di
lire 7.800 milioni per l'anno 1995. I componenti del comitato
partecipano alle riunioni a titolo gratuito.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 7.800 milioni per l'anno 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e
ambientali.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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