| Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il collegio dei docenti ed i consigli di classe,
nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a
deliberare lo svolgimento di interventi didattici ed
educativi, coerenti con l'autonoma programmazione
educativo-didattica di inizio d'anno, con i piani di studio
disciplinari ed interdisciplinari, finalizzati all'utile ed
efficace inserimento nella programmazione di classe di
progetti di recupero per discenti il cui profitto, durante il
corso dell'anno, sia risultato insufficiente.
2. L'attivazione degli interventi si realizza mediante la
frequenza degli alunni a corsi di sostegno nel caso di
evidenziate insufficienze non gravi e, comunque, nei casi
indicati dai consigli di classe; sarà, invece, obbligatoria la
frequenza ai corsi di recupero per gli alunni di cui al comma
1.
3. Per gli alunni soggetti all'obbligo della frequenza ai
corsi di recupero, la valutazione finale verrà effettuata, da
parte del rispettivo consiglio di classe, al termine dei
corsi.
4. Il collegio docenti, sentiti i consigli di classe,
potranno stabilire l'accorpamento di studenti di più sezioni
dell'istituto in un unico corso di sostegno fissandone gli
orari; il numero degli alunni frequentanti un singolo corso
accorpato non potrà superare quello della classe più numerosa
interessata alla iniziativa.
0. 2. 1. 3.
Napoli, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri, Aloi, Benedetti
Valentini.
Al comma 1, primo capoverso, punto 1, premettere le
seguenti parole:
"Anche allo scopo di mettere a punto forme di intervento
educativo alternative agli esami di riparazione, negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore".
0. 2. 1. 9.
Strik Lievers.
Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole:
in una o più materie inserire le seguenti: , il cui
orario curriculare non superi le 4 ore settimanali. Gli alunni
che allo scrutinio estivo presentano insufficienze
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non gravi in una o più materie il cui orario
curriculare non superi le 4 ore settimanali sono sospesi dallo
scrutinio estivo fino alla frequenza obbligatoria del corso di
cui al comma precedente. La frequenza al corso deve avere una
presenza del contributo di almeno 24 ore su 30 per ogni
materia. La presenza al corso in contrasto con le modalità del
comma precedente determina la non ammissione del candidato
alla classe successiva. Alla fine del corso il consiglio di
classe con giudizio motivato determina l'ammissione o
l'esclusione del candidato alla classe successiva.
0. 2. 1. 4.
Sidoti.
Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole:
deve prevedere inserire le seguenti: , in relazione
alle necessità,.
0. 2. 1. 5.
Strik Lievers.
Al comma 1, primo capoverso, sostituire il punto 5 con
il seguente:
1. Sono tenuti a svolgere i corsi di cui all'articolo
2:
a) i docenti di classe;
b) i docenti dell'istituto, con precedenza per chi
è tenuto al completamento dell'orario di cattedra;
c) i docenti dell'istituto che abbiano dato la
disponibilità ad effettuare ore eccedenti;
d) i docenti inseriti nelle graduatorie
d'istituto.
2. Ciascun docente impegnato nei corsi di sostegno o di
recupero dovrà documentare il programma svolto e la frequenza
da parte degli alunni.
3. I docenti impegnati nei corsi di sostegno o di recupero
non potranno, comunque, svolgere più di 24 ore settimanali
complessive di insegnamento.
4. Per le modalità di pagamento dei docenti interni, il
compenso rimane fissato dall'apposito accordo
sull'incentivazione.
0. 2. 1. 2.
Napoli, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri, Aloi, Benedetti
Valentini.
Al comma 1, primo capoverso, punto 5, sostituire le
paorle: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai
commi 1 e 3.
0. 2. 1. 7.
Strik Lievers.
Al comma 1, primo capoverso, punto 5, dopo le parole:
istituti inserire le seguenti: e da docenti non di
ruolo inseriti nelle graduatorie di istituto.
0. 2. 1. 1.
Aloi, Benedetti Valentini, Ardica.
Al comma 1, primo capoverso, punto 6, dopo le parole:
comma 1, primo periodo inserire le seguenti: e al
comma 3.
0. 2. 1. 8.
Strik Lievers.
Al comma 1, secondo capoverso, punto 3, dopo le parole:
comma 1, primo periodo, inserire le seguenti: e comma
3.
0. 2. 1. 6.
Strik Lievers.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
anche per offrire elementi di valutazione circa l'eventuale
soppressione definitiva degli esami di seconda sessione.
0. 2. 1. 10.
Strik Lievers.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 193, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 193- bis.
(Interventi didattici ed educativi).
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti
gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe,
nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le
deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma
programmazione
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d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed
interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di
apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico,
non sufficiente in una o più materie. La programmazione di
classe deve prevedere anche attività di orientamento, attività
di eccellenza, attività didattiche volte a facilitare
eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei
confronti degli studenti di cui al comma 3, secondo
periodo.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al
comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in
base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal
collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le
rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua
verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi
avvalendosi degli elementi forniti dai consigli di classe e
dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le
necessarie modifiche.
3. Il collegio dei docenti stabilisce, altresì, i criteri
generali per la valutazione degli studenti in sede di
scrutinio finale. Per gli studenti che siano stati ammessi
alla frequenza della classe successiva pur non avendo
pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi
cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi,
in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera
l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni,
le attività per essi previste nella programmazione di
classe.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva
annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici
ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal
fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al
comma 6.
5. Le attività di cui al comma 1, ivi compresi gli
interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai
docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la
retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono
definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli
interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma
1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del
Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base
provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si
effettua con decreti dei provveditori agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi
destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari
esigenze locali.
Art. 193- ter.
(Calendario scolastico e tempi
dell'attività didattica).
1. Gli interventi di cui all'articolo 193- bis, comma
1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del
medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno
scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce
le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni
adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli
organi competenti delle istituzioni scolastiche sono
autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle
lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che
ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che
sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto
per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilità è
assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed
educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei
corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi
di cui all'articolo 193- bis, comma 1, primo periodo, può
essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe,
in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e
nei limiti delle disponibilità di bilancio".
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità
per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti,
di cui all'articolo 193- bis, comma 5, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16
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aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge di
conversione del presente decreto, sono definiti entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari
esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, una relazione
al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli
interventi previsti dal presente articolo.
2. 1.
Il relatore.
Al comma 1, sopprimere le parole da: sentite fino
a: piano nazionale.
2. 2.
Sidoti.
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