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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114170
SMC0190-0038
Bollettino Giunte e Commissioni n. 190 del 10 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-190)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.25 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C2794. LAVCOMM
...C2794.
...EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE
Art. 2. Subemendamenti all'emendamento 2.1 del relatore.
Lunedì 10 luglio 1995. - Presidenza del Vicepresidente Luciana SBARBATI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Etheldreda Porzio Serravalle.
ZZSMC ZZRES ZZSMC100795 ZZSMC950710 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC190 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC7 ZZRE
     Sostituire il comma 1 con il seguente:
     1.  Il collegio dei docenti ed i consigli di classe,
  nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a
  deliberare lo svolgimento di interventi didattici ed
  educativi, coerenti con l'autonoma programmazione
  educativo-didattica di inizio d'anno, con i piani di studio
  disciplinari ed interdisciplinari, finalizzati all'utile ed
  efficace inserimento nella programmazione di classe di
  progetti di recupero per discenti il cui profitto, durante il
  corso dell'anno, sia risultato insufficiente.
     2.  L'attivazione degli interventi si realizza mediante la
  frequenza degli alunni a corsi di sostegno nel caso di
  evidenziate insufficienze non gravi e, comunque, nei casi
  indicati dai consigli di classe; sarà, invece, obbligatoria la
  frequenza ai corsi di recupero per gli alunni di cui al comma
  1.
     3.  Per gli alunni soggetti all'obbligo della frequenza ai
  corsi di recupero, la valutazione finale verrà effettuata, da
  parte del rispettivo consiglio di classe, al termine dei
  corsi.
     4.  Il collegio docenti, sentiti i consigli di classe,
  potranno stabilire l'accorpamento di studenti di più sezioni
  dell'istituto in un unico corso di sostegno fissandone gli
  orari; il numero degli alunni frequentanti un singolo corso
  accorpato non potrà superare quello della classe più numerosa
  interessata alla iniziativa.
  0. 2. 1. 3.
  Napoli, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri, Aloi, Benedetti
  Valentini.
       Al comma 1, primo capoverso, punto 1, premettere le
  seguenti parole:
     "Anche allo scopo di mettere a punto forme di intervento
  educativo alternative agli esami di riparazione, negli
  istituti e scuole di istruzione secondaria superiore".
  0. 2. 1. 9.
                                               Strik Lievers.
       Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole:
  in una o più materie  inserire le seguenti: ,  il cui
  orario curriculare non superi le 4 ore settimanali.  Gli alunni
  che allo scrutinio estivo presentano insufficienze
 
                              Pag. 26
 
  non gravi in una o più materie il cui orario
  curriculare non superi le 4 ore settimanali sono sospesi dallo
  scrutinio estivo fino alla frequenza obbligatoria del corso di
  cui al comma precedente.  La frequenza al corso deve avere una
  presenza del contributo di almeno 24 ore su 30 per ogni
  materia.  La presenza al corso in contrasto con le modalità del
  comma precedente determina la non ammissione del candidato
  alla classe successiva.  Alla fine del corso il consiglio di
  classe con giudizio motivato determina l'ammissione o
  l'esclusione del candidato alla classe successiva.
  0. 2. 1. 4.
                                                      Sidoti.
       Al comma 1, primo capoverso, punto 1, dopo le parole:
  deve prevedere  inserire le seguenti: ,  in relazione
  alle necessità,.
  0. 2. 1. 5.
                                               Strik Lievers.
     Al comma 1, primo capoverso, sostituire il punto 5 con
  il seguente:
     1.  Sono tenuti a svolgere i corsi di cui all'articolo
  2:
       a)  i docenti di classe;
       b)  i docenti dell'istituto, con precedenza per chi
  è tenuto al completamento dell'orario di cattedra;
       c)  i docenti dell'istituto che abbiano dato la
  disponibilità ad effettuare ore eccedenti;
       d)  i docenti inseriti nelle graduatorie
  d'istituto.
     2.  Ciascun docente impegnato nei corsi di sostegno o di
  recupero dovrà documentare il programma svolto e la frequenza
  da parte degli alunni.
     3.  I docenti impegnati nei corsi di sostegno o di recupero
  non potranno, comunque, svolgere più di 24 ore settimanali
  complessive di insegnamento.
     4.  Per le modalità di pagamento dei docenti interni, il
  compenso rimane fissato dall'apposito accordo
  sull'incentivazione.
  0. 2. 1. 2.
  Napoli, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri, Aloi, Benedetti
  Valentini.
     Al comma 1, primo capoverso, punto 5, sostituire le
  paorle:  di cui al comma 1  con le seguenti:  di cui ai
  commi 1 e 3.
  0. 2. 1. 7.
                                               Strik Lievers.
     Al comma 1, primo capoverso, punto 5, dopo le parole:
  istituti  inserire le seguenti:  e da docenti non di
  ruolo inseriti nelle graduatorie di istituto.
  0. 2. 1. 1.
                           Aloi, Benedetti Valentini, Ardica.
     Al comma 1, primo capoverso, punto 6, dopo le parole:
  comma 1, primo periodo  inserire le seguenti:  e al
  comma 3.
  0. 2. 1. 8.
                                               Strik Lievers.
     Al comma 1, secondo capoverso, punto 3, dopo le parole:
  comma 1, primo periodo,  inserire le seguenti:  e comma
  3.
  0. 2. 1. 6.
                                               Strik Lievers.
     Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  anche per offrire elementi di valutazione circa l'eventuale
  soppressione definitiva degli esami di seconda sessione.
  0. 2. 1. 10.
                                               Strik Lievers.
     Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
     1.  Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16
  aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 193, sono inseriti i
  seguenti:
                     "Art.  193- bis.
             (Interventi didattici ed educativi).
     1.  Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti
  gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe,
  nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le
  deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi
  didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma
  programmazione
 
                              Pag. 27
 
  d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed
  interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di
  apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico,
  non sufficiente in una o più materie.  La programmazione di
  classe deve prevedere anche attività di orientamento, attività
  di eccellenza, attività didattiche volte a facilitare
  eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei
  confronti degli studenti di cui al comma 3, secondo
  periodo.
     2.  I criteri di svolgimento degli interventi di cui al
  comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in
  base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal
  collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le
  rispettive competenze.  Il collegio dei docenti effettua
  verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi
  avvalendosi degli elementi forniti dai consigli di classe e
  dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le
  necessarie modifiche.
     3.  Il collegio dei docenti stabilisce, altresì, i criteri
  generali per la valutazione degli studenti in sede di
  scrutinio finale.  Per gli studenti che siano stati ammessi
  alla frequenza della classe successiva pur non avendo
  pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi
  cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi,
  in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera
  l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni,
  le attività per essi previste nella programmazione di
  classe.
     4.  Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva
  annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici
  ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal
  fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al
  comma 6.
     5.  Le attività di cui al comma 1, ivi compresi gli
  interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai
  docenti degli istituti.  I criteri e le modalità per la
  retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono
  definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
     6.  La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli
  interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma
  1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del
  Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base
  provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si
  effettua con decreti dei provveditori agli studi.
     7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
  anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria
  superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi
  destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari
  esigenze locali.
                     Art.  193- ter.
                (Calendario scolastico e tempi
                  dell'attività didattica).
     1.  Gli interventi di cui all'articolo 193- bis,  comma
  1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del
  medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno
  scolastico.  Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce
  le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni
  adattamenti del calendario scolastico.
     2.  Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli
  organi competenti delle istituzioni scolastiche sono
  autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle
  lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che
  ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che
  sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto
  per ciascuna disciplina.  Nell'ambito di tale flessibilità è
  assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed
  educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei
  corsi serali.
     3.  Per gli interventi didattici ed educativi integrativi
  di cui all'articolo 193- bis,  comma 1, primo periodo, può
  essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe,
  in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e
  nei limiti delle disponibilità di bilancio".
     2.  In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità
  per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti,
  di cui all'articolo 193- bis,  comma 5, del testo unico
  approvato con decreto legislativo 16
 
                              Pag. 28
 
  aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge di
  conversione del presente decreto, sono definiti entro 90
  giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
     3.  I Ministri della pubblica istruzione e degli affari
  esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico
  successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, una relazione
  al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli
  interventi previsti dal presente articolo.
  2. 1.
                                                 Il relatore.
     Al comma 1, sopprimere le parole da:  sentite  fino
  a:  piano nazionale.
  2. 2.
                                                      Sidoti.
 
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