| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
cerca di rispondere alla sentita necessità di introdurre
modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in tema di
beni culturali, ed in specie alla legge 1^ giugno 1939, n.
1089, dovuta sia alle carenze evidenziatesi in più di
cinquanta anni di esperienza applicativa, sia alla pressoché
generale apprensione relativa alla scadenza del 1993 che ha
visto l'avvento del mercato unico europeo con tutte le
implicazioni relative alla circolazione delle opere d'arte.
I princìpi generali espressi in questa sede sono stati
individuati anche tenendo conto dell'ampio dibattito scaturito
in particolare negli ultimi anni, di quanto formulato dalle
varie commissioni ed espresso in precedenti iniziative
legislative.
Ci si propone quindi di definire nuovi princìpi in materia
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
relazione alle funzioni amministrative attribuite agli enti
locali.
Innanzitutto viene ribadito il dovere dello Stato di
intervenire a protezione e valorizzazione dei beni culturali
in quanto patrimonio costitutivo della nazione.
Si fissano quindi i princìpi generali che recepiscono
l'esigenza di qualificare come bene culturale ogni
manifestazione significativa che documenti la creatività, la
conoscenza, il costume dell'uomo - estendendo tale
definizione, ad esempio, anche al patrimonio scientifico,
demoantropologico, musicale, audiovisivo - ed alla produzione
di arte contemporanea senza limiti cronologici, bensì
qualitativi - oltre che al suo
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ambiente naturale e storico, attribuendone la tutela ai
diversi organi (Stato, regioni, enti locali) in ordine alle
loro funzioni.
Si ribadisce la potestà del Ministero per i beni culturali
e ambientali, specie a livello di programmazione, di
definizione degli indirizzi generali di intervento, di
coordinamento delle iniziative per tamponare l'attuale
irrazionale frantumazione di competenze tra Stato, regioni e
comuni sui beni archeologici, stanzo-artistici e monumentali,
archivistici, librari, paesistici e ambientali e sui musei,
distinguendo quindi per funzioni e non per gruppi di
materie.
Viene prevista inoltre la possibilità di dichiarare bene
culturale e ambientale anche intere aree o complessi di
edifici compreso il loro contenuto, in attesa o
indipendentemente dall'apposizione del vincolo, per
salvaguardare parti di territorio di particolare interesse,
pur se questo risulti solo in base ad un accertamento
presuntivo, da parte dello Stato, delle regioni e delle
province. Analogamente si propone di istituire la notifica di
un vincolo presuntivo per i beni in possesso di privati, da
conservare in seguito ad un accertamento ispettivo, da parte
delle soprintendenze competenti.
Vengono quindi fissati gli obblighi dei proprietari,
possessori o detentori pubblici e privati dei singoli beni,
creando però l'opportunità per gli stessi di detrarre
integralmente dalle dichiarazioni dei redditi le spese
sostenute per la loro conservazione, restauro o per
l'assicurazione.
E' stata altresì prevista la possibilità di acquisizione
senza indennizzo da parte dello Stato dei beni culturali e
ambientali in caso di grave violazione delle norme di
tutela.
Venendo incontro poi alla attuale disastrosa situazione del
bilancio nazionale - che non può non ripercuotersi sulle somme
da destinarsi alla acquisizione dei beni culturali - viene
affiancata alla consueta facoltà dello Stato di esercitare il
diritto di prelazione, quella delle regioni e di quei privati
che garantiscano una pur parziale fruizione pubblica del bene
e la sua stabile permanenza entro i confini nazionali.
Viene disciplinata la materia relativa alle esportazioni,
vietandola definitivamente per i beni notificati e prevedendo
che il Ministro per i beni culturali e ambientali - sentito il
competente Consiglio nazionale - possa stabilire l'esclusione
di esportazione temporanea o definitiva di specifiche
categorie di beni.
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