Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1144
DDL0073-0002
Progetto di legge Camera n. 73 - testo presentato - (DDL12-73)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C73. TESTIPDL
...C73.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC73 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
  cerca di rispondere alla sentita necessità di introdurre
  modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in tema di
  beni culturali, ed in specie alla legge 1^ giugno 1939, n.
  1089, dovuta sia alle carenze evidenziatesi in più di
  cinquanta anni di esperienza applicativa, sia alla pressoché
  generale apprensione relativa alla scadenza del 1993 che ha
  visto l'avvento del mercato unico europeo con tutte le
  implicazioni relative alla circolazione delle opere d'arte.
    I princìpi generali espressi in questa sede sono stati
  individuati anche tenendo conto dell'ampio dibattito scaturito
  in particolare negli ultimi anni, di quanto formulato dalle
  varie commissioni ed espresso in precedenti iniziative
  legislative.
    Ci si propone quindi di definire nuovi princìpi in materia
  di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
  relazione alle funzioni amministrative attribuite agli enti
  locali.
    Innanzitutto viene ribadito il dovere dello Stato di
  intervenire a protezione e valorizzazione dei beni culturali
  in quanto patrimonio costitutivo della nazione.
    Si fissano quindi i princìpi generali che recepiscono
  l'esigenza di qualificare come bene culturale ogni
  manifestazione significativa che documenti la creatività, la
  conoscenza, il costume dell'uomo - estendendo tale
  definizione, ad esempio, anche al patrimonio scientifico,
  demoantropologico, musicale, audiovisivo - ed alla produzione
  di arte contemporanea senza limiti cronologici, bensì
  qualitativi - oltre che al suo
 
                               Pag. 2
 
  ambiente naturale e storico, attribuendone la tutela ai
  diversi organi (Stato, regioni, enti locali) in ordine alle
  loro funzioni.
    Si ribadisce la potestà del Ministero per i beni culturali
  e ambientali, specie a livello di programmazione, di
  definizione degli indirizzi generali di intervento, di
  coordinamento delle iniziative per tamponare l'attuale
  irrazionale frantumazione di competenze tra Stato, regioni e
  comuni sui beni archeologici, stanzo-artistici e monumentali,
  archivistici, librari, paesistici e ambientali e sui musei,
  distinguendo quindi per funzioni e non per gruppi di
  materie.
    Viene prevista inoltre la possibilità di dichiarare bene
  culturale e ambientale anche intere aree o complessi di
  edifici compreso il loro contenuto, in attesa o
  indipendentemente dall'apposizione del vincolo, per
  salvaguardare parti di territorio di particolare interesse,
  pur se questo risulti solo in base ad un accertamento
  presuntivo, da parte dello Stato, delle regioni e delle
  province.  Analogamente si propone di istituire la notifica di
  un vincolo presuntivo per i beni in possesso di privati, da
  conservare in seguito ad un accertamento ispettivo, da parte
  delle soprintendenze competenti.
    Vengono quindi fissati gli obblighi dei proprietari,
  possessori o detentori pubblici e privati dei singoli beni,
  creando però l'opportunità per gli stessi di detrarre
  integralmente dalle dichiarazioni dei redditi le spese
  sostenute per la loro conservazione, restauro o per
  l'assicurazione.
    E' stata altresì prevista la possibilità di acquisizione
  senza indennizzo da parte dello Stato dei beni culturali e
  ambientali in caso di grave violazione delle norme di
  tutela.
    Venendo incontro poi alla attuale disastrosa situazione del
  bilancio nazionale - che non può non ripercuotersi sulle somme
  da destinarsi alla acquisizione dei beni culturali - viene
  affiancata alla consueta facoltà dello Stato di esercitare il
  diritto di prelazione, quella delle regioni e di quei privati
  che garantiscano una pur parziale fruizione pubblica del bene
  e la sua stabile permanenza entro i confini nazionali.
    Viene disciplinata la materia relativa alle esportazioni,
  vietandola definitivamente per i beni notificati e prevedendo
  che il Ministro per i beni culturali e ambientali - sentito il
  competente Consiglio nazionale - possa stabilire l'esclusione
  di esportazione temporanea o definitiva di specifiche
  categorie di beni.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-73 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0073 TOTPAG=0014 TOTDOC=0019 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=007300 00 FASCIDC=12DDL0073 SORTNAV=0007300 000 00000 ZZDDLC73 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati