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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114445
ALA0213-0003
Allegato A n. 213 del 10 luglio 1995 (ALA12-213)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5185 dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
Pag. 5185 ARTICOLI 47, 49, 50 E 51 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 47.
ZZALA ZZRES ZZALA100795 ZZALA950710 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA213 ZZ12 ZZTX
            (Trattamento tributario dei contributi
                    e delle prestazioni).
     1.  L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n
  124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito
  dal seguente:
     "Art.  13. -  (Trattamento tributario dei contributi e
  delle prestazioni).  - 1.  In deroga al comma 4 dell'articolo
  17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
  917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del
  TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
     2.  I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
  pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR
  destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli
  effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte
  sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore,
  per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione
  annua complessiva assunta come base per la determinazione del
  TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila.  La deduzione è
  ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui
  all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme
  pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
  importo pari all'ammontare del contributo erogato.
     3.  All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
    a)  nel comma 2, la lettera  a)  è sostituita
  dalla seguente:
       " a)  i contributi versati dal datore di lavoro o
  dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
  assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di
  contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi
  versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse
  aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a
  disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di
  lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al
  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
  modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle
  quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal
  lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari
  per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione
  annua complessiva assunta come base per la determinazione del
  TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che
  le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
  ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
  pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
  importo pari all'ammontare del contributo versato;";
 
                             Pag. 5186
 
    b)  dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
     "8- bis.  Dai compensi di cui alla lettera  a)
  del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi
  versati alle forme pensionistiche complementari previste dal
  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
  modificazioni e integrazioni, dai lavoratori soci o dalle
  cooperative di produzione e lavoro per un importo non
  superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
  dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
  previdenziale obbligatoria".
     4.  All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera  e)  è inserita
  la seguente:
     " e- bis) i contributi versati alle forme
  pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo
  21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
  integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera  b),  del medesimo decreto, per un importo non
  superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del
  reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato.".
     5.  Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
  deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote
  di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
  pensionistiche complementari.  Tale importo deve essere
  accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento
  al presente decreto legislativo, che concorre a formare il
  reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata
  per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio.
  Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica
  l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917.  Nel caso di esercizio in perdita la
  deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma
  non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare
  complessivamente maturato.
     6.  All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera  h)
  è inserita la seguente:
       " h- bis) le prestazioni comunque erogate in forma
  di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21
  aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
  integrazioni;".
     7.  All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il
  seguente:
     "7- bis.  Le prestazioni periodiche indicate alla
  lettera  h- bis) del comma 1 dell'articolo 47
  costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare
  corrisposto".
     8.  Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
  consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1,
  lettera  c),  erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
  comma 1, lettere  a)  e  c),  sono comunque soggetti a
  tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
  lettera  a),  del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917.  Si applica il comma 3 del medesimo
  articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il
  loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata
  con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo
  testo unico, applicando la riduzione annuale ivi prevista
  proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR
  destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare
  della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito
  proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma
  pensionistica complementare e quota di accantonamento.  Si
  applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17.
 
                             Pag. 5187
 
     9.  Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
  consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1,
  lettera  c),  erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
  comma 1, lettera  b),  sono comunque soggetti a tassazione
  separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera  c),
  del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n. 917.  Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2
  dell'articolo 18 del medesimo testo unico.
     10.  Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti
  dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del
  montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo
  1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961,
  n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta
  nella misura dello 0,1 per cento.
     11.  Le operazioni di trasferimento delle posizioni
  pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere
  fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme
  pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
  legislativo.
     12.  I fondi pensione comunicano annualmente alla
  commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare
  della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle
  quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico
  dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR.  Le
  risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa
  cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
  tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
     2.  Agli effetti del comma 9 dell'articolo 13 del decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal
  presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2,
  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
  917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a
  carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR
  destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono
  comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7
  del citato decreto legislativo.
     3.  All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in
  ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai
  sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
  successive modificazioni e integrazioni".
 
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