| (Vigilanza sui fondi pensione).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, per il perfezionamento del
sistema di vigilanza sulla previdenza complementare, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) precisazione delle forme di previdenza
complementare da sottoporre a vigilanza e ridefinizione della
configurazione della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 del citato decreto legislativo, anche tramite
l'attribuzione della personalità giuridica, prevedendo la
partecipazione di esperti scelti in base a rigorosi criteri di
professionalità e fissando regole di incompatibilità;
b) puntualizzazione dei poteri attribuiti alla
commissione in funzione dell'efficacia e completezza
dell'azione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando
tutte le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti
con i quali i fondi pensione stipulano convenzioni ai sensi
dell'articolo 6 del menzionato decreto e coordinando con esse
i poteri della predetta commissione.
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza
prevista dall'articolo 16
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del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire
3.500 milioni annui a decorrere dal 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995.
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