| (Regime transitorio).
1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 16 e 17" sono
sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;".
2. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni
previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati
per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, si applica il comma 11 dell'articolo 13".
3. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, dopo il comma 8- ter è aggiunto il seguente:
"8- quater. Per le forme pensionistiche di cui ai
commi 8- bis e 8- ter, è consentito che, per il
periodo previsto dal medesimo comma 8- bis, le misure
massime deducibili da parte del datore di lavoro, ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, siano elevate di una misura pari ai
minori contributi versati dai lavoratori ai sensi
dell'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dal citato articolo 13".
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