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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114447
ALA0213-0005
Allegato A n. 213 del 10 luglio 1995 (ALA12-213)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5188 dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
...ARTICOLI 47, 49, 50 E 51 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 50.
ZZALA ZZRES ZZALA100795 ZZALA950710 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA213 ZZ12 ZZTX
                    (Regime transitorio).
     1.  All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21
  aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
  integrazioni, le parole: "Alle forme di cui alla lettera
  a)  non si applicano gli articoli 16 e 17" sono
  sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
  a)  non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;".
     2.  All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21
  aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
    a)  nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"
  sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
    b)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
  trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari
  disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni
  previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del
  presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati
  per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del
  codice civile, si applica il comma 11 dell'articolo 13".
     3.  All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
  n. 124, dopo il comma 8- ter  è aggiunto il seguente:
     "8- quater.  Per le forme pensionistiche di cui ai
  commi 8- bis  e 8- ter,  è consentito che, per il
  periodo previsto dal medesimo comma 8- bis,  le misure
  massime deducibili da parte del datore di lavoro, ai sensi
  dell'articolo 13, comma 2, siano elevate di una misura pari ai
  minori contributi versati dai lavoratori ai sensi
  dell'articolo 48, comma 2, lettera  a),  del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
  sostituita dal citato articolo 13".
 
DATA=950710 FASCID=ALA12-213 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0213 TOTPAG=0032 TOTDOC=0026 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= TX PAGINIZ=0008 RIGINIZ=011 PAGFIN=0008 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=5188 PAGEFIN=5188 SORTRES=9507105 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00213 SORTNAV=59507102 00213 300000 ZZALA213 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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