| (Sanzioni).
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è
inserito il seguente:
"Art. 18- bis. - (Sanzioni penali e
amministrative). - 1. Chiunque esercita l'attività di cui
all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose
che sono servite o sono state destinate a commettere il reato
o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo di
cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che
forniscono alla commissione di cui all'articolo 16
segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera d), sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621,
primo comma, del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma
1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non
ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione
di cui all'articolo 17,
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sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento
in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
situazioni relative, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni".
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