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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114448
ALA0213-0006
Allegato A n. 213 del 10 luglio 1995 (ALA12-213)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5188 dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
...ARTICOLI 47, 49, 50 E 51 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 51.
ZZALA ZZRES ZZALA100795 ZZALA950710 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA213 ZZ12 ZZTX
                         (Sanzioni).
     1.  Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è
  inserito il seguente:
     "Art.  18- bis.  -  (Sanzioni penali e
  amministrative). -  1.  Chiunque esercita l'attività di cui
  all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei
  mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire
  cinquanta milioni.  E' sempre ordinata la confisca delle cose
  che sono servite o sono state destinate a commettere il reato
  o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che
  appartengano a persona estranea al reato.
     2.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
  componenti degli organi di amministrazione e di controllo di
  cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che
  forniscono alla commissione di cui all'articolo 16
  segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto
  da sei mesi a tre anni.
     3.  Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17,
  comma 1, lettera  d),  sono considerati quali
  comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621,
  primo comma, del codice civile.
     4.  I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma
  1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non
  ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione
  di cui all'articolo 17,
 
                             Pag. 5189
 
  sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
  una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
     5.  I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
  comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
  condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3,
  lettera  c),  nel termine di quindici giorni dal momento
  in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
  situazioni relative, sono puniti con la sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
  milioni a lire trenta milioni".
 
DATA=950710 FASCID=ALA12-213 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0213 TOTPAG=0032 TOTDOC=0026 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= TX PAGINIZ=0008 RIGINIZ=043 PAGFIN=0009 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=5188 PAGEFIN=5189 SORTRES=9507105 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00213 SORTNAV=59507102 00213 300000 ZZALA213 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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