Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114451
ALA0213-0009
Allegato A n. 213 del 10 luglio 1995 (ALA12-213)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.5192 dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
...EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 47, 49, 50 E 51 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 49.
ZZALA ZZRES ZZALA100795 ZZALA950710 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA213 ZZ12 ZZTX
  Sopprimerlo.
  * 49. 2.
  Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del
  Prete, Porcu, Tringali.
  Sopprimerlo.
  * 49. 4.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
     Sostituirlo con i seguenti:
                         Art.  49.
                         (Vigilanza).
     1.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  emana le direttive generali di indirizzo in materia di
  previdenza complementare; esercitata la vigilanza sulla
  Commissione di cui al comma 2; adotta con propri decreti,
  sentita, nei casi previsti, la Commissione stessa, i
  provvedimenti in materia di fondi pensione complementare, con
  esclusione di quelli espressamente attribuiti alla Commissione
  medesima.
     2.  E' istituita con responsabilità a giuridica di diritto
  pubblico la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
  complementari, con sede in Roma.
     3.  La Commissione è composta da un presidente e da quattro
  membri, scelti tra persone di specifica e comprovata
  competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e
  indipendenza, nominati con decreto del Presidente della
  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
  su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale.  Essi durano in carica cinque anni e possono essere
  confermati
 
                             Pag. 5193
 
   una sola volta.  Alla nomina si applicano le disposizioni
  della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonchè quelle in materia di
  incompatibilità di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216.  Al
  presidente e ai membri della Commissione sono attribuite
  unicamente le indennità di carica delle misure determinate con
  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposte
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
     4.  La Commissione delibera con apposito regolamento in
  ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione,
  disciplinando in ogni caso il trattamento giuridico ed
  economico del personale e l'ordinamento delle carriere, tenuto
  conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
  della Com-missione stessa, in base ai criteri fissati
  dall'accordo collettivo di lavoro in vigore presso la CONSOB.
  La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni,
  può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
  determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato.  La
  tabella organica del personale è allegata ai bilanci
  preventivi di cui al comma 7.  La Commissione può avvalersi,
  quando necessario, su specifici temi, di esperti da consultare
  e da remunerare secondo le tariffe professionali.  La
  Commissione delibera altresì in ordine alla gestione delle
  spese nei limiti del contributo di vigilanza di cui al comma
  6.
     5.  Le deliberazioni della Commissione sono adottate
  collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o
  dal regolamento di cui al comma 4.  Il presidente sovrintende
  all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle
  deliberazioni.  Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e
  il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico
  ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
  nonché quelle dirette a disciplinare sia la gestione delle
  spese sia la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo,
  queste ultime da trasmettere, rispettivamente entro, il 31
  ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, sono sottoposte al
  Ministro del lavoro, il quale, sentito il Ministro del tesoro,
  ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio
  decreto, da emanarsi entro venti giorni dal ricevimento, ove
  non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie
  eventuali osservazioni.  Queste ultime devono essere effettuate
  in un unico contesto, sull'insieme del deliberato e sulle
  singole disposizioni.  In ogni caso, trascorso il termine di
  venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate
  osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive.
     6.  Agli oneri derivanti dalla istituzione e dal
  funzionamento della Commissione si provvede con un contributo
  di vigilanza a carico dei fondi pensione iscritti nell'albo di
  cui all'articolo 17, pari al massimo, al 5 per mille degli
  accantonamenti annuali ai fondi medesimi ovvero, per le forme
  diversamente configurate nei bilanci di società o di enti,
  delle erogazioni annuali dagli stessi corrisposte.  La misura
  del contributo e, in sede di prima applicazione, le modalità
  per la riscossione, con cadenza mensile, e per il versamento
  alla Commissione, vengono determinate dal Ministro del tesoro,
  di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale e con il Ministro delle finanze, con effetto dal primo
  giorno del mese successivo a quello di emanazione del decreto
  medesimo, sulla base del bilancio preventivo di cui al comma
  5.
     7.  Le entrate della Commissione sono costituite:
    a)  dal contributo di vigilanza di cui al comma 6;
    b)  dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili
  di proprietà della Commissione;
    c)  da anticipazioni bancarie rimborsabili, destinate
  unicamente agli oneri conseguenti all'istituzione;
    c)  da ogni altra eventuale entrata di pertinenza.
                      Art.  49- bis.
          (Compiti della Commissione di vigilanza).
     1.  I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo
  4, comma 6, nonché quelli di
 
                             Pag. 5194
 
  cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 3- bis,  ivi compresi i
  fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20
  novembre 1990, n. 357, nonché quelli che corrispondono
  prestazioni in unica soluzione e i fondi che assicurano ai
  dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento
  di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino
  gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero
  determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle
  forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici,
  che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,
  in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti
  nell'albo, di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della
  Commissione di cui all'articolo 16.
     2.  La conformità agli indirizzi generali del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, compete, in via esclusiva,
  alla Commissione di esercitare la vigilanza sui fondi pensione
  iscritti nell'albo di cui al comma 1 e sull'attività da essi
  svolta, avendo riguardo alla sana e prudente amministrazione
  dei soggetti vigilati svolta nell'esclusivo interesse degli
  aderenti, alla stabilità e all'efficienza del sistema della
  previdenza complementare.
     3.  Nell'esercizio della vigilanza la Commissione, con
  proprie deliberazioni, determina comunque, in via
  esclusiva:
       a)  le condizioni di esercizio dell'attività dei
  fondi pensione, approvando gli statuti dei fondi e il
  contenuto delle convenzioni da stipulare con tutti i soggetti
  gestori nonché le successive modificazioni, valutandone anche
  la compatibilità con i criteri da essa stessa predeterminati
  l'autorizzazione non può essere concessa ove non venga
  assicurata la permanenza della titolarità in capo ai fondi
  pensione di tutti i diritti relativi alla attività conferite
  in gestione nelle quali sono investite le disponibilità dei
  fondi stessi, ovvero ove non venga assicurato l'utilizzo di
  prodotti, valutabili e confrontabili nelle componenti
  elementari, assoggettati a regole di rendicontazione uniformi.
  Le approvazioni delle convenzioni con i soggetti di cui
  all'articolo 6, comma 1, lettera  b),  sono disposte
  sentito l'ISVAP, mentre quelle di cui al medesimo comma,
  lettera  c)  sono disposte sentita l'Autorità garante
  della concorrenza e del mercato;
    b)  i criteri per l'applicazione delle commissioni di
  gestione e per la determinazione delle spese da porre a carico
  dei fondi pensione;
    c)  sentito il Ministero del tesoro, le attività nelle
  quali i fondi pensione possono investire, indicando i limiti
  per la ripartizione del rischio;
    d)  sentite, per le rispettive competenze, la Banca
  d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, i criteri di rendicontazione
  dell'attività svolta, il modello del libro giornale, lo schema
  tipo del rendiconto economico annuale della gestione del
  fondo, dei prospetti periodici della composizione del
  patrimonio e dei bilanci tecnici nonché i criteri di
  valutazione delle attività e degli eventuali impegni;
    e)  sentita la CONSOB le regole da osservare in
  materia di conflitto di interessi e le relative condizioni di
  esercizio nonché i princìpi di trasparenza nei rapporti con i
  partecipanti.
     4.  Compete inoltre, in via esclusiva, alla Commissione:
    a)  emanare norme di carattere generale aventi ad
  oggetto anche il contenimento del rischio, l'organizzazione
  amministrativa e contabile e i controlli interni;
    b)  esercitare il controllo sulla gestione tecnica,
  finanziaria e patrimoniale;
    c)  provvedere all'esame della contabilità e dei
  rendiconti periodici anche mediante ispezioni presso i fondi
  pensione e presso i soggetti nell'ambito dei suoi bilanci
  siano comunque configurate forme di previdenza complementare,
  richiedendo l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
  necessari.
    d)  esporre gli schemi di mercato previsti
  dall'articolo 4.
 
                             Pag. 5195
 
    e)  svolgere l'attività istruttoria per il rilascio da
  parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle
  autorizzazioni di cui agli articoli 4, 9 e 18;
    f)  proporre al Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e dei
  provvedimenti straordinari.
     5.  Per l'esercizio della vigilanza, la Commissione pò
  disporre che siano fatti pervenire, con le modalità e nei
  termini da essa stessa stabiliti:
    a)  le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato
  e documento richiesto;
    b)  i verbali delle riunioni e degli accertamenti
  degli organi di controllo dei fondi, e delle società e degli
  enti nei cui bilanci risultino configurate forme di previdenza
  complementare, concernenti violazioni delle norme che ne
  disciplinano l'attività.
     6.  Agli stessi fini del comma 5, la Commissione può,
  altresì:
    a)  convocare, presso di sé gli organi di
  amministrazione e di controllo dei fondi pensione nonché i
  responsabili della gestione;
    b)  richiedere la convocazione degli organi di
  amministrazione dei fondi pensione, fissandone l'ordine del
  giorno;
    c)  procedere direttamente alla convocazione di cui
  alla lettera  b)  ove gli organi competenti non abbiano
  ottemperato alla richiesta.
     7.  La Commissione:
    a)  compie attività di studio e di ricerca per la
  conoscenza del mercato della previdenza complementare;
    b)  pubblica e diffonde informazioni utili alla
  conoscenza dei problemi della previdenza complementare;
    c)  riferisce, anche periodicamente, al Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale sulla evoluzione e sulle
  problematiche della previdenza complementare, formulando,
  eventualmente, proposte di modifica legislativa, nonché al
  Ministro del tesoro e al Ministro delle finanze, segnalando,
  in particolare l'ammontare annuale degli accantonamenti
  disposti a favore dei fondi di pensione dai datori di lavoro e
  dai lavoratori nonché delle prestazioni e dei riscatti
  erogati, per la costruzione di basi informative utili alla
  gestione della finanza pubblica.
     8.  Nell'esercizio della vigilanza, la Commissione ha
  diritto di ottenere le notizie, le informazioni e le
  collaborazioni richieste, a tutte le pubbliche
  amministrazioni.  I dati, le notizie e le informazioni
  acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle proprie
  attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
  riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatti salvi i
  casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni
  sanzionate penalmente.  I dipendenti e gli esperti addetti alla
  Commissione nell'esercizio della vigilanza sono pubblici
  ufficiali.  Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno
  l'obbligo di riferire alla Commissione tutte le irregolarità
  constatate, anche quando assumano la veste di reati.  La
  Commissione promuove appositi accordi di collaborazione con le
  Autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui
  all'articolo 6 e con l'Autorità garante della concorrenza e
  del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e
  di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
     9.  Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
  trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso
  di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche
  che intende seguire.  Entro il 31 maggio successivo il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta
  relazione al Parlamento con le proprie eventuali
  osservazioni.
 
                             Pag. 5196
 
     10.  Alle forme di cui alla lettera  a)  dell'articolo
  18 non si applicano gli articoli 16 e 17.  Alle forze di cui
  alla lettera  b)  del citato articolo 18, purché
  configurate all'interno dei bilanci delle società o degli
  enti, la vigilanza è esercitata dall'organismo di vigilanza
  competente in ragione dei controlli sul soggetto nei cui
  bilanci è configurata la forma pensionistica medesima.  Sulla
  base di una apposita intesa promossa dalla Commissione di cui
  all'articolo 16, la vigilanza viene esercitata in conformità
  dei criteri indicati dalla Commissione medesima.
  49. 9.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sostituirlo con i seguenti:
                         Art.  49.
               (Vigilanza sui fondi pensione).
     1.  L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni è
  sostituito dal seguente:
       "Art.  16.  (Vigilanza sui fondi pensione).  - 1.
  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le
  direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione,
  di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla
  commissione di cui al comma 2.
     2.  E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi
  pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente
  amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del
  sistema di previdenza complementare.  La commissione ha
  personalità giuridica di diritto pubblico.
     3.  La commissione è composta da un presidente e da quattro
  membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e
  specifica professionalità nelle materie di pertinenza della
  stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai
  sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di
  cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
  deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su
  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
  concerto con il Ministro del tesoro.  Il Presidente e i membri
  della commissione durano in carica quattro anni e possono
  essere confermati una sola volta: in sede di prima
  applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della
  commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni.  Al presidente
  e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni
  di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo
  1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
  216.  Al presidente e ai componenti della commissione competono
  le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
  tesoro.  La Commissione delibera con apposito regolamento in
  ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione
  sulla base dei principi di trasparenza e celerità
  dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di
  organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla
  legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29.  La commissione può avvalersi di esperti
  nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo
  ove ne sia fatta richiesta.
     4.  Le deliberazioni della commissione sono adottate
  collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o
  dal regolamento di cui al comma 3.  Il presidente
  sovraintendente all'attività istruttoria e cura l'esecuzione
  delle deliberazioni.  Il presidente della commissione tiene
  informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette
  le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.  Le
  deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento,
  quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del
  personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle
  dirette a disciplinare la gestione delle spese e la
  composizione dei
 
                             Pag. 5197
 
  bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i
  princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma,
  del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con
  modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono
  sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  il quale di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica
  la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da
  emanarsi entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli,
  entro il termine suddetto, proprie osservazioni.  Trascorso il
  termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state
  formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive.
  La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla
  commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo
  funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
     5.  E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente
  dalla commissione.  Il numero dei posti previsti dalla pianta
  organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità.  I
  requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono
  determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai
  princìpi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta
  di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori
  delle attività istituzionali della commissione.  L'ordinamento
  delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del
  personale sono stabiliti dal predetto regolamento.  Tale
  regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle
  modificazioni del trattamento giuridico ed economico.  Il
  regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la
  qualifica di direttore generale determinandone le funzioni.  Il
  direttore generale risponde del proprio operato alla
  commissione.  La deliberazione relativa alla sua nomina è
  adottata con non meno di quattro voti favorevoli.  Con la
  stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede
  di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche
  dirigenziali".
     2.  Per il funzionamento della Commissione di vigilanza
  prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 224, e successive modificazioni e integrazioni, è
  autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere
  dall'anno 1996.  All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede
  mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
  medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento
  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
  per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al
  Ministero della pubblica istruzione, iscritti ai fini del
  bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
     3.  Il finanziamento della Commissione può essere
  integrato, nella misura massima del 50 per cento
  dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il
  versamento annuale da parte dei fondi pensioni di una quota
  non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei
  contributi incassati.  Gli importi e le modalità dei versamenti
  sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con
  apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
                      Art.  49- bis.
          (Compiti della commissione di vigilanza).
     1.  L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  17. -  (Compiti della commissione di
  vigilanza). -  1.  I fondi pensione autorizzati ai sensi
  dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo
  18, commi 1, 3 e 8- bis,  ivi compresi i fondi di cui
  all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
  357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
  prestazioni complementari al trattamento di base e al
  trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi
  configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate
 
                             Pag. 5198
 
  le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
  istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che
  esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in
  materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti
  nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della
  commissione di cui all'articolo 16.
     2.  In conformità agli indirizzi generali del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui
  all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed
  in particolare:
    a)  tiene l'albo di cui all'articolo 4;
    b)  approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi
  pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al
  comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal
  presente decreto legislativo;
    c)  svolge l'attività istruttoria per il rilascio
  delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma
  2- bis,  e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei
  requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo
  4;
    d)  verifica il rispetto dei criteri di individuazione
  e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei
  commi 4 e 5 dell'articolo 6;
    e)  definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza
  dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi,
  schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
    f)  autorizza preventivamente le convenzioni sulla
  base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6
  nonché alla lettera  e)  del presente articolo;
    g)  indica criteri omogenei per la determinazione del
  valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività;
  fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
  prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare
  cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di
  pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli
  eventuali altri libri contabili, il prospetto della
  composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione,
  attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti
  dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni
  individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo
  pensione;
    h)  valuta l'attuazione dei princìpi di trasparenza
  nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di
  schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla
  comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento
  amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di
  pubblicità;
    i)  esercita il controllo sulla gestione tecnica,
  finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante
  ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei
  documenti e degli atti che ritenga necessari;
    l)  riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale formulando anche proposte di
  modifiche legislative in materia di previdenza
  complementare;
    m)  programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
  settore della previdenza complementare anche in rapporto alla
  previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire
  i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la
  commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del
  lavoro;
    n)  pubblica e diffonde informazioni utili alla
  conoscenza dei problemi previdenziali.
     3.  Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può
  disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei
  termini da essa stessa stabiliti:
    a)  le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato
  e documento richiesti;
    b)  i verbali delle riunioni e degli accertamenti
  degli organi interni di controllo dei fondi;
 
                             Pag. 5199
 
     4.  La commissione può altresì:
    a)  convocare presso di sé gli organi di
  amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
    b)  richiedere la convocazione degli organi di
  amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del
  giorno.
     5.  Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha
  diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste
  alle pubbliche amministrazioni.  I dati, le notizie, le
  informazioni acquisiti della commissione nell'esercizio delle
  proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche
  nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo
  quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti
  coperti dal segreto.  I dipendenti e gli esperti addetti alla
  commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di
  un pubblico servizio.  Essi sono vincolati al segreto d'uffico
  e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
  irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di
  reati.
     6.  Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
  commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori
  soggetti di cui all'articolo 6 e l'autorità garante della
  concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di
  informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di
  controllo.
     7.  Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione
  trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso
  di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche
  che intende seguire.  Entro il 31 maggio successivo il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta
  relazione al Parlamento con le proprie eventuali
  osservazioni".
     2.  Al fine di garantire la continuità dell'attività di
  vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante
  alla data di entrata in vigore della presente legge continua
  ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova
  commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo
  21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 49 della
  presente legge.  Successivamente e per la residua durata
  dell'originario incarico, i componenti della predetta
  Commisione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per
  gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 3, del citato
  decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dalla
  presente legge.
  49. 13.   (Nuova formulazione).
                                              La Commissione.
  Sopprimere il comma 1.
  49. 5.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sostituire il comma 1 con il seguente:
     1.  L'articolo 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993 è
  sostituito dal seguente:
                         "Art.  17.
         (Compiti della Commissione di vigilanza). 
     1.  I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4,
  nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e
  3- bis,  ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del
  decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché quelli
  che corrispondono prestazioni in unica soluzione e i fondi che
  assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al
  trattamento di base e al trattamento di fine rapporto,
  comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
  società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione,
  ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti
  pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in
  materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in
  materia assicurativa, sono iscritti nel
 
                             Pag. 5200
 
  l'albo, di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della
  Commissione di cui all'articolo 16.
     2.  In conformità agli indirizzi generali del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, compete, in via esclusiva,
  alla Commissione di esercitare la violenza sui fondi pensione
  iscritti nell'albo di cui al comma 1 e sull'attività da essi
  svolta, avendo riguardo alla sana e prudente amministrazione
  dei soggetti vigilati svolta nell'esclusivo interesse degli
  aderenti alla stabilità e all'efficienza del sistema della
  previdenza complementare.
     3.  Nell'esercizio della vigilanza la Commissione, con
  proprie deliberazioni, determina comunque, in via
  esclusiva:
    a)  le condizioni di esercizio dell'attività dei fondi
  pensione, approvando gli statuti dei fondi e il contenuto
  delle convenzioni di stipulare con tutti i soggetti gestori
  nonché le successive modificazioni, valutandone anche la
  compatibilità con i criteri da essa stessa predeterminati.
  L'autorizzazione non può essere concessa ove non venga
  assicurata la permanenza della titolarità in capo ai fondi
  pensione di tutti i diritti relativi alle attività conferite
  in gestione nelle quali sono investite le disponibilità dei
  fondi stessi, ovvero ove non venga assicurato l'utilizzo di
  prodotti, valutabili e confrontabili nelle componenti
  elementari, assoggettati a regole di rendicontazione
  uniformi:
    b)  le approvazioni delle convenzioni con i soggetti
  di cui all'articolo 6, comma 1, lettera  b),  sono
  disposte sentito l'ISVAP, quelle di cui al medesimo comma,
  lettera  c)  sono disposte sentita l'Autorità garante
  della concorrenza e del mercato;
    c)  i criteri per l'applicazione delle commissioni di
  gestione e per la determinazione delle spese da porre a carico
  dei fondi pensione;
    d)  sentito il Ministero del tesoro, le attività nelle
  quali i fondi pensione possono investire, indicando i limiti
  per la ripartizione del rischio;
    e)  sentite, per le rispettive competenze, la Banca
  d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, i criteri di rendicontazione
  dell'attività svolta, il modello del libero giornale, lo
  schema tipo del rendiconto economico annuale della gestione
  del fondo, dei prospetti periodici della composizione del
  patrimonio e dei bilanci tecnici nonché i criteri di
  valutazione delle attività e degli eventuali impegni;
    f)  sentita la CONSOB, le regole da osservare in
  materia di conflitto di interessi e le relative condizioni di
  esercizio nonché i criteri di trasparenza nei rapporti con i
  partecipanti.
     4.  Compete inoltre, in via esclusiva, alla Commissione:
    a)  emanare norme di carattere generale aventi ad
  oggetto anche il contenimento del rischio, l'organizzazione
  amministrativa e contabile e i controlli interni;
    b)  esercitare il controllo sulla gestione tecnica,
  finanziaria e patrimoniale;
    c)  prevedere all'esame della contabilità e dei
  rendiconti periodici anche mediante ispezioni presso i fondi
  pensione e presso i soggetti nell'ambito dei suoi bilanci
  siano comunque configurate forme di previdenza complementare,
  richiedendo l'esibizione di documenti e agli atti che ritenga
  necessari;
    d)  proporre gli scatti di carriera previsti
  dall'articolo 4;
    e)  svolgere l'attività istruttoria per il rilascio da
  parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 9 e 18;
    f)  proporre al Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e dei
  provvedimenti straordinari.
     5.  Per l'esercizio della vigilanza, la Commissione può
  disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei
  termini da essa stessa stabiliti:
 
                             Pag. 5201
 
    a)  le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato
  e documento richiesto;
    b)  i verbali delle riunioni e degli appartenenti
  degli organi di controllo dei fondi, o delle società e degli
  enti nei cui bilanci risultino configurate forme di previdenza
  complementare, concernenti violazione delle norme che ne
  disciplinano l'attività.
     6.  Agli stessi fini del comma 5 la Commissione può,
  altresì:
    a)  convocare, presso di sé gli organi di
  amministrazione e di controllo dei fondi pensione nonché i
  responsabili della gestione;
    b)  richiedere la convocazione degli organi di
  amministrazione dei fondi pensione, fissandone l'ordine del
  giorno;
    c)  procedere direttamente alla convocazione di cui
  alla lettera  b)  ove gli organi competenti non abbiano
  ottemperato alla richiesta.
     7.  La Commissione:
      a)  compie attività di studio e di ricerca per la
  conoscenza del mercato della previdenza complementare;
    b)  pubblica e diffonde informazioni utili alla
  conoscenza dei problemi della previdenza complementare;
    c)  riferisce, anche periodicamente, al Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale sulla evoluzione e sulle
  problematiche della previdenza complementare, formulando,
  eventualmente, proposte di modifica legislativa, nonché al
  Ministro del Tesoro e al Ministro delle finanze, segnalando,
  in particolare l'ammontare annuale degli accantonamenti
  disposti a favore dei fondi pensione dai datori di lavoro e
  dai lavoratori nonché delle prestazioni e dei riscatti
  erogati, per la costruzione di basi informative utili alla
  gestione della finanza pubblica.
     8.  Nell'esercizio della vigilanza, la Commissione ha
  diritto di ottenere le notizie, le motivazioni e le
  collaborazioni richieste a tutte le pubbliche amministrazioni.
  I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla
  Commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono
  tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle
  pubbliche amministrazioni ad eccezioni del Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale e fatti salvi i casi previsti dalla
  legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.  I
  dipendenti e gli esperti addetti alla Commissione
  nell'esercizio della vigilanza sono pubblici ufficiali.  Essi
  sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di
  riferire alla Commissione tutte le irregolarità constatate,
  anche quando assumano la veste di reati.  La Commissione
  promuove appositi accordi di collaborazione con le Autorità
  preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui
  all'articolo 6 e con l'Autorità garante della concorrenza e
  del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e
  di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
     9.  Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
  trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso
  di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche
  che intende seguire.  Entro il 31 maggio successivo il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta
  relazione al Parlamento con le proprie eventuali
  osservazioni.
     10.  Alle forze di cui alla lettera  a)  dell'articolo
  18 non si applicano gli articoli 16 e 17.  Alle forze di cui
  alla lettera  b)  del citato articolo 18, purché
  configurate all'interno dei bilanci delle società e degli
  enti, la vigilanza è esercitata dall'organismo di vigilanza
  competente in ragione dei controlli sul soggetto nei cui
  bilanci è configurata la borza pensionistica medesima.  Sulla
  base di una apposita intesa, promossa dalla Commissone di cui
  all'articolo 16, la vigilanza viene esercitata in conformità
  dei criteri indicati dalla Commissione medesima".
  49. 10.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
 
                             Pag. 5202
 
     Al comma 1, sopprimere la lettera  a).
  49. 6.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
     Al comma 1, sopprimere la lettera  b).
  49. 7.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
     Sopprimere il comma 2.
  49. 8.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
 
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