| Sopprimerlo.
* 49. 2.
Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del
Prete, Porcu, Tringali.
Sopprimerlo.
* 49. 4.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 49.
(Vigilanza).
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
emana le direttive generali di indirizzo in materia di
previdenza complementare; esercitata la vigilanza sulla
Commissione di cui al comma 2; adotta con propri decreti,
sentita, nei casi previsti, la Commissione stessa, i
provvedimenti in materia di fondi pensione complementare, con
esclusione di quelli espressamente attribuiti alla Commissione
medesima.
2. E' istituita con responsabilità a giuridica di diritto
pubblico la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
complementari, con sede in Roma.
3. La Commissione è composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone di specifica e comprovata
competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e
indipendenza, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Essi durano in carica cinque anni e possono essere
confermati
Pag. 5193
una sola volta. Alla nomina si applicano le disposizioni
della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonchè quelle in materia di
incompatibilità di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al
presidente e ai membri della Commissione sono attribuite
unicamente le indennità di carica delle misure determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposte
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. La Commissione delibera con apposito regolamento in
ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione,
disciplinando in ogni caso il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere, tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
della Com-missione stessa, in base ai criteri fissati
dall'accordo collettivo di lavoro in vigore presso la CONSOB.
La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni,
può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato. La
tabella organica del personale è allegata ai bilanci
preventivi di cui al comma 7. La Commissione può avvalersi,
quando necessario, su specifici temi, di esperti da consultare
e da remunerare secondo le tariffe professionali. La
Commissione delibera altresì in ordine alla gestione delle
spese nei limiti del contributo di vigilanza di cui al comma
6.
5. Le deliberazioni della Commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o
dal regolamento di cui al comma 4. Il presidente sovrintende
all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle
deliberazioni. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e
il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico
ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonché quelle dirette a disciplinare sia la gestione delle
spese sia la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo,
queste ultime da trasmettere, rispettivamente entro, il 31
ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, sono sottoposte al
Ministro del lavoro, il quale, sentito il Ministro del tesoro,
ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio
decreto, da emanarsi entro venti giorni dal ricevimento, ove
non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie
eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate
in un unico contesto, sull'insieme del deliberato e sulle
singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di
venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate
osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive.
6. Agli oneri derivanti dalla istituzione e dal
funzionamento della Commissione si provvede con un contributo
di vigilanza a carico dei fondi pensione iscritti nell'albo di
cui all'articolo 17, pari al massimo, al 5 per mille degli
accantonamenti annuali ai fondi medesimi ovvero, per le forme
diversamente configurate nei bilanci di società o di enti,
delle erogazioni annuali dagli stessi corrisposte. La misura
del contributo e, in sede di prima applicazione, le modalità
per la riscossione, con cadenza mensile, e per il versamento
alla Commissione, vengono determinate dal Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro delle finanze, con effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello di emanazione del decreto
medesimo, sulla base del bilancio preventivo di cui al comma
5.
7. Le entrate della Commissione sono costituite:
a) dal contributo di vigilanza di cui al comma 6;
b) dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili
di proprietà della Commissione;
c) da anticipazioni bancarie rimborsabili, destinate
unicamente agli oneri conseguenti all'istituzione;
c) da ogni altra eventuale entrata di pertinenza.
Art. 49- bis.
(Compiti della Commissione di vigilanza).
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo
4, comma 6, nonché quelli di
Pag. 5194
cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 3- bis, ivi compresi i
fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonché quelli che corrispondono
prestazioni in unica soluzione e i fondi che assicurano ai
dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento
di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino
gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero
determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle
forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici,
che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,
in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti
nell'albo, di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della
Commissione di cui all'articolo 16.
2. La conformità agli indirizzi generali del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, compete, in via esclusiva,
alla Commissione di esercitare la vigilanza sui fondi pensione
iscritti nell'albo di cui al comma 1 e sull'attività da essi
svolta, avendo riguardo alla sana e prudente amministrazione
dei soggetti vigilati svolta nell'esclusivo interesse degli
aderenti, alla stabilità e all'efficienza del sistema della
previdenza complementare.
3. Nell'esercizio della vigilanza la Commissione, con
proprie deliberazioni, determina comunque, in via
esclusiva:
a) le condizioni di esercizio dell'attività dei
fondi pensione, approvando gli statuti dei fondi e il
contenuto delle convenzioni da stipulare con tutti i soggetti
gestori nonché le successive modificazioni, valutandone anche
la compatibilità con i criteri da essa stessa predeterminati
l'autorizzazione non può essere concessa ove non venga
assicurata la permanenza della titolarità in capo ai fondi
pensione di tutti i diritti relativi alla attività conferite
in gestione nelle quali sono investite le disponibilità dei
fondi stessi, ovvero ove non venga assicurato l'utilizzo di
prodotti, valutabili e confrontabili nelle componenti
elementari, assoggettati a regole di rendicontazione uniformi.
Le approvazioni delle convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono disposte
sentito l'ISVAP, mentre quelle di cui al medesimo comma,
lettera c) sono disposte sentita l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato;
b) i criteri per l'applicazione delle commissioni di
gestione e per la determinazione delle spese da porre a carico
dei fondi pensione;
c) sentito il Ministero del tesoro, le attività nelle
quali i fondi pensione possono investire, indicando i limiti
per la ripartizione del rischio;
d) sentite, per le rispettive competenze, la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, i criteri di rendicontazione
dell'attività svolta, il modello del libro giornale, lo schema
tipo del rendiconto economico annuale della gestione del
fondo, dei prospetti periodici della composizione del
patrimonio e dei bilanci tecnici nonché i criteri di
valutazione delle attività e degli eventuali impegni;
e) sentita la CONSOB le regole da osservare in
materia di conflitto di interessi e le relative condizioni di
esercizio nonché i princìpi di trasparenza nei rapporti con i
partecipanti.
4. Compete inoltre, in via esclusiva, alla Commissione:
a) emanare norme di carattere generale aventi ad
oggetto anche il contenimento del rischio, l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni;
b) esercitare il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale;
c) provvedere all'esame della contabilità e dei
rendiconti periodici anche mediante ispezioni presso i fondi
pensione e presso i soggetti nell'ambito dei suoi bilanci
siano comunque configurate forme di previdenza complementare,
richiedendo l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari.
d) esporre gli schemi di mercato previsti
dall'articolo 4.
Pag. 5195
e) svolgere l'attività istruttoria per il rilascio da
parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle
autorizzazioni di cui agli articoli 4, 9 e 18;
f) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e dei
provvedimenti straordinari.
5. Per l'esercizio della vigilanza, la Commissione pò
disporre che siano fatti pervenire, con le modalità e nei
termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato
e documento richiesto;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi di controllo dei fondi, e delle società e degli
enti nei cui bilanci risultino configurate forme di previdenza
complementare, concernenti violazioni delle norme che ne
disciplinano l'attività.
6. Agli stessi fini del comma 5, la Commissione può,
altresì:
a) convocare, presso di sé gli organi di
amministrazione e di controllo dei fondi pensione nonché i
responsabili della gestione;
b) richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione dei fondi pensione, fissandone l'ordine del
giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione di cui
alla lettera b) ove gli organi competenti non abbiano
ottemperato alla richiesta.
7. La Commissione:
a) compie attività di studio e di ricerca per la
conoscenza del mercato della previdenza complementare;
b) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi della previdenza complementare;
c) riferisce, anche periodicamente, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sulla evoluzione e sulle
problematiche della previdenza complementare, formulando,
eventualmente, proposte di modifica legislativa, nonché al
Ministro del tesoro e al Ministro delle finanze, segnalando,
in particolare l'ammontare annuale degli accantonamenti
disposti a favore dei fondi di pensione dai datori di lavoro e
dai lavoratori nonché delle prestazioni e dei riscatti
erogati, per la costruzione di basi informative utili alla
gestione della finanza pubblica.
8. Nell'esercizio della vigilanza, la Commissione ha
diritto di ottenere le notizie, le informazioni e le
collaborazioni richieste, a tutte le pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni
acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle proprie
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni
sanzionate penalmente. I dipendenti e gli esperti addetti alla
Commissione nell'esercizio della vigilanza sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno
l'obbligo di riferire alla Commissione tutte le irregolarità
constatate, anche quando assumano la veste di reati. La
Commissione promuove appositi accordi di collaborazione con le
Autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui
all'articolo 6 e con l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e
di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
9. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso
di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche
che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta
relazione al Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni.
Pag. 5196
10. Alle forme di cui alla lettera a) dell'articolo
18 non si applicano gli articoli 16 e 17. Alle forze di cui
alla lettera b) del citato articolo 18, purché
configurate all'interno dei bilanci delle società o degli
enti, la vigilanza è esercitata dall'organismo di vigilanza
competente in ragione dei controlli sul soggetto nei cui
bilanci è configurata la forma pensionistica medesima. Sulla
base di una apposita intesa promossa dalla Commissione di cui
all'articolo 16, la vigilanza viene esercitata in conformità
dei criteri indicati dalla Commissione medesima.
49. 9.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 49.
(Vigilanza sui fondi pensione).
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni è
sostituito dal seguente:
"Art. 16. (Vigilanza sui fondi pensione). - 1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le
direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione,
di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla
commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi
pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente
amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del
sistema di previdenza complementare. La commissione ha
personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e
specifica professionalità nelle materie di pertinenza della
stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di
cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente e i membri
della commissione durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta: in sede di prima
applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della
commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente
e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni
di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo
1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216. Al presidente e ai componenti della commissione competono
le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro. La Commissione delibera con apposito regolamento in
ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione
sulla base dei principi di trasparenza e celerità
dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. La commissione può avvalersi di esperti
nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo
ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o
dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente
sovraintendente all'attività istruttoria e cura l'esecuzione
delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene
informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette
le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le
deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento,
quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese e la
composizione dei
Pag. 5197
bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i
princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma,
del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono
sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
il quale di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica
la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da
emanarsi entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli,
entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il
termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state
formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive.
La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla
commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo
funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta
organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I
requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono
determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai
princìpi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta
di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori
delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento
delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del
personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale
regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il
regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la
qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il
direttore generale risponde del proprio operato alla
commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è
adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la
stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede
di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche
dirigenziali".
2. Per il funzionamento della Commissione di vigilanza
prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 224, e successive modificazioni e integrazioni, è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere
dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione, iscritti ai fini del
bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della Commissione può essere
integrato, nella misura massima del 50 per cento
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il
versamento annuale da parte dei fondi pensioni di una quota
non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei
contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti
sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 49- bis.
(Compiti della commissione di vigilanza).
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di
vigilanza). - 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo
18, commi 1, 3 e 8- bis, ivi compresi i fondi di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al
trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi
configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate
Pag. 5198
le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che
esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in
materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della
commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui
all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed
in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi
pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al
comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal
presente decreto legislativo;
c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio
delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma
2- bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei
requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo
4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione
e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei
commi 4 e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza
dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi,
schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla
base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6
nonché alla lettera e) del presente articolo;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività;
fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare
cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di
pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli
eventuali altri libri contabili, il prospetto della
composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione,
attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti
dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni
individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo
pensione;
h) valuta l'attuazione dei princìpi di trasparenza
nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di
schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla
comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento
amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di
pubblicità;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante
ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei
documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto alla
previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire
i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la
commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del
lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei
termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato
e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi interni di controllo dei fondi;
Pag. 5199
4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi di
amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del
giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha
diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste
alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le
informazioni acquisiti della commissione nell'esercizio delle
proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo
quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti
coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla
commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di
un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'uffico
e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di
reati.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori
soggetti di cui all'articolo 6 e l'autorità garante della
concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di
informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di
controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione
trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso
di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche
che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta
relazione al Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di
vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante
alla data di entrata in vigore della presente legge continua
ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova
commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 49 della
presente legge. Successivamente e per la residua durata
dell'originario incarico, i componenti della predetta
Commisione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per
gli effetti previsti dall'articolo 16, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dalla
presente legge.
49. 13. (Nuova formulazione).
La Commissione.
Sopprimere il comma 1.
49. 5.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993 è
sostituito dal seguente:
"Art. 17.
(Compiti della Commissione di vigilanza).
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4,
nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e
3- bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché quelli
che corrispondono prestazioni in unica soluzione e i fondi che
assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al
trattamento di base e al trattamento di fine rapporto,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione,
ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti
pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in
materia assicurativa, sono iscritti nel
Pag. 5200
l'albo, di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della
Commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, compete, in via esclusiva,
alla Commissione di esercitare la violenza sui fondi pensione
iscritti nell'albo di cui al comma 1 e sull'attività da essi
svolta, avendo riguardo alla sana e prudente amministrazione
dei soggetti vigilati svolta nell'esclusivo interesse degli
aderenti alla stabilità e all'efficienza del sistema della
previdenza complementare.
3. Nell'esercizio della vigilanza la Commissione, con
proprie deliberazioni, determina comunque, in via
esclusiva:
a) le condizioni di esercizio dell'attività dei fondi
pensione, approvando gli statuti dei fondi e il contenuto
delle convenzioni di stipulare con tutti i soggetti gestori
nonché le successive modificazioni, valutandone anche la
compatibilità con i criteri da essa stessa predeterminati.
L'autorizzazione non può essere concessa ove non venga
assicurata la permanenza della titolarità in capo ai fondi
pensione di tutti i diritti relativi alle attività conferite
in gestione nelle quali sono investite le disponibilità dei
fondi stessi, ovvero ove non venga assicurato l'utilizzo di
prodotti, valutabili e confrontabili nelle componenti
elementari, assoggettati a regole di rendicontazione
uniformi:
b) le approvazioni delle convenzioni con i soggetti
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono
disposte sentito l'ISVAP, quelle di cui al medesimo comma,
lettera c) sono disposte sentita l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato;
c) i criteri per l'applicazione delle commissioni di
gestione e per la determinazione delle spese da porre a carico
dei fondi pensione;
d) sentito il Ministero del tesoro, le attività nelle
quali i fondi pensione possono investire, indicando i limiti
per la ripartizione del rischio;
e) sentite, per le rispettive competenze, la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, i criteri di rendicontazione
dell'attività svolta, il modello del libero giornale, lo
schema tipo del rendiconto economico annuale della gestione
del fondo, dei prospetti periodici della composizione del
patrimonio e dei bilanci tecnici nonché i criteri di
valutazione delle attività e degli eventuali impegni;
f) sentita la CONSOB, le regole da osservare in
materia di conflitto di interessi e le relative condizioni di
esercizio nonché i criteri di trasparenza nei rapporti con i
partecipanti.
4. Compete inoltre, in via esclusiva, alla Commissione:
a) emanare norme di carattere generale aventi ad
oggetto anche il contenimento del rischio, l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni;
b) esercitare il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale;
c) prevedere all'esame della contabilità e dei
rendiconti periodici anche mediante ispezioni presso i fondi
pensione e presso i soggetti nell'ambito dei suoi bilanci
siano comunque configurate forme di previdenza complementare,
richiedendo l'esibizione di documenti e agli atti che ritenga
necessari;
d) proporre gli scatti di carriera previsti
dall'articolo 4;
e) svolgere l'attività istruttoria per il rilascio da
parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 9 e 18;
f) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e dei
provvedimenti straordinari.
5. Per l'esercizio della vigilanza, la Commissione può
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei
termini da essa stessa stabiliti:
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a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato
e documento richiesto;
b) i verbali delle riunioni e degli appartenenti
degli organi di controllo dei fondi, o delle società e degli
enti nei cui bilanci risultino configurate forme di previdenza
complementare, concernenti violazione delle norme che ne
disciplinano l'attività.
6. Agli stessi fini del comma 5 la Commissione può,
altresì:
a) convocare, presso di sé gli organi di
amministrazione e di controllo dei fondi pensione nonché i
responsabili della gestione;
b) richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione dei fondi pensione, fissandone l'ordine del
giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione di cui
alla lettera b) ove gli organi competenti non abbiano
ottemperato alla richiesta.
7. La Commissione:
a) compie attività di studio e di ricerca per la
conoscenza del mercato della previdenza complementare;
b) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi della previdenza complementare;
c) riferisce, anche periodicamente, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sulla evoluzione e sulle
problematiche della previdenza complementare, formulando,
eventualmente, proposte di modifica legislativa, nonché al
Ministro del Tesoro e al Ministro delle finanze, segnalando,
in particolare l'ammontare annuale degli accantonamenti
disposti a favore dei fondi pensione dai datori di lavoro e
dai lavoratori nonché delle prestazioni e dei riscatti
erogati, per la costruzione di basi informative utili alla
gestione della finanza pubblica.
8. Nell'esercizio della vigilanza, la Commissione ha
diritto di ottenere le notizie, le motivazioni e le
collaborazioni richieste a tutte le pubbliche amministrazioni.
I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla
Commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono
tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni ad eccezioni del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e fatti salvi i casi previsti dalla
legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente. I
dipendenti e gli esperti addetti alla Commissione
nell'esercizio della vigilanza sono pubblici ufficiali. Essi
sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di
riferire alla Commissione tutte le irregolarità constatate,
anche quando assumano la veste di reati. La Commissione
promuove appositi accordi di collaborazione con le Autorità
preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui
all'articolo 6 e con l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e
di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
9. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso
di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche
che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta
relazione al Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni.
10. Alle forze di cui alla lettera a) dell'articolo
18 non si applicano gli articoli 16 e 17. Alle forze di cui
alla lettera b) del citato articolo 18, purché
configurate all'interno dei bilanci delle società e degli
enti, la vigilanza è esercitata dall'organismo di vigilanza
competente in ragione dei controlli sul soggetto nei cui
bilanci è configurata la borza pensionistica medesima. Sulla
base di una apposita intesa, promossa dalla Commissone di cui
all'articolo 16, la vigilanza viene esercitata in conformità
dei criteri indicati dalla Commissione medesima".
49. 10.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Pag. 5202
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
49. 6.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
49. 7.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sopprimere il comma 2.
49. 8.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
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